Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18588 del 13/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18588 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 11234-2017 proposto da:
PRONTI GIUSTINO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Silvio Campana;
– ricorrenti contro
STANZANI ANDREA, STANZANI ALESSANDRO, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Ulpiano 29/B, presso lo studio dell’avvocato
Fabrizio Brochiero Magrone, rappresentati e difesi dall’avvocato
Luigino Biagini;
– controricorrenti avverso il provvedimento n. 2158/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 24/11/2016;
Data pubblicazione: 13/07/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Rilevato che:
–
Pronti Giustino ha proposto due motivi di ricorso per la
territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a
condannarlo ad arretrare il corpo di fabbrica da lui realizzato in
sopraelevazione fino alla distanza di metri dieci dalla parete finestrata
della fabbrica di proprietà di Stanzani Andrea e Stanzani Alessandro
(attori);
–
Stanzani Andrea e Stanzani Alessandro hanno resistito con
controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– l’eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività dello
stesso (sollevata dal ricorrente con la memoria) è infondata, in
quanto il controricorso è stato spedito il 7/6/2017, ultimo giorno utile
per la sua spedizione, essendo il termine di venti giorni decorrente,
ex art. 370 cod. proc. civ., dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso (nella specie, il 18/5/2017);
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come
costruzione il nuovo corpo di fabbrica) è
inammissibile ai sensi
dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., in quanto non tiene conto della
giurisprudenza della Corte (cfr., Cass., Sez. 2, n. 9646 del
11/05/2016; Sez. 2, n. 74 del 03/01/2011), né offre argomenti per
superarla;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per non avere la Corte territoriale considerato che la legge
-2-
cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
regionale vigente – legge regionale Emilia Romagna n. 15/2003 aveva derogato alla normativa nazionale di cui al d.m. n. 1444/1968)
è parimenti inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., pacifico
essendo che il regime delle distanze delle costruzioni nei rapporti tra
privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
cui le regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose
meno rigorose (cfr. Corte cost., sent. n. 134 del 2014; sent. n. 6
del 2013);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi
rispetto ai motivi di ricorso;
–
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 (quattromilacento)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.
Il
funzionali all’assetto urbanistico del territorio, giammai con previsioni