Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18588 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10612/2015 proposto da:

Q.A., in proprio e quale erede di Q.E. e

V.d.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del

Fante, n. 10, presso lo studio dell’avvocato De Jorio Filippo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Longo Lucio Filippo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.e.p., – Società Edilizia Pineto s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Parioli, n. 180, presso lo studio dell’avvocato Sanino Mario che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Braschi Francesco

Luigi, e Pallottino Giovanni, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio

Colonna, n. 27, presso lo studio dell’Avvocatura Regionale in Roma,

rappresentata e difesa dall’avvocato Collacciani Anna Maria, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli

Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, rappresentata e difesa

dall’avvocato Rossi Domenico, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2045/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 marzo 2015 la Corte d’appello di Roma: a) ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Roma, in relazione alle domande proposte dalla Società Edilizia Pineto – S.E.P. s.p.a. (d’ora innanzi, SEP s.p.a.) nei confronti del Comune di Roma e della Regione Lazio, al fine di ottenere la loro condanna, in solido, al pagamento dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo di natura espropriativa disposta con Delib. giunta regionale n. 426 del 2002 nonchè al pagamento dei costi di gestione del comprensorio sostenuti dalla medesima SEP s.p.a.; b) ha dichiarato inammissibile l’intervento di Q.A., in relazione a tutte le pretese fatte valere e di cui si dirà subito infra, salvo che per la richiesta di rigetto della domanda della SEP s.p.a., richiesta la cui ammissibilità, sotto il profilo della sussistenza del necessario interesse ad agire, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice indicato come competente.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che il Q., qualificatosi come affittuario dei fondi della SEP s.p.a., aveva chiesto, in via principale, la rimessione della causa al giudice amministrativo, al fine di ottenere il ristoro dei danni morali e materiali, ulteriori rispetto a quelli conseguenti alla perdita dell’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17 – per i quali aveva agito separatamente – nonchè per il risarcimento dei danni derivanti dalla materiale occupazione, da parte del Comune, di ulteriori ettari 110; b) che lo stesso Q. aveva chiesto, in subordine, il rigetto della domanda della SEP s.p.a. e “il riconoscimento dei detti danni”; c) che la richiesta rimessione al giudice amministrativo della propria domanda risarcitoria appariva radicalmente inammissibile, in quanto contrastava con la fondamentale ragion d’essere dell’intervento, principale o litisconsortile che fosse, ossia la richiesta di tutela di un diritto dinanzi allo stesso giudice presso il quale era pendente un processo instaurato da altri; d) che, in definitiva, il Q., contraddittoriamente, aveva formulato una domanda di accertamento negativo della giurisdizione del giudice al quale si era rivolto attraverso l’intervento; e) che la domanda, formulata in via subordinata, con la quale il Q. aveva chiesto al medesimo giudice la tutela delle proprie ragioni risarcitorie, era inammissibile per l’assenza di ragioni di connessione tra le domande della SEP s.p.a. e quelle proposte dal primo, se non per il dato estrinseco del fatto di riferirsi ai medesimi fondi.

3. Avverso tale sentenza il Q. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso la SEP s.p.a., Roma Capitale e la Regione Lazio. La SEP s.p.a. ha depositato due memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il difensore del ricorrente ha depositato una “dichiarazione di evento interruttivo del processo”, in relazione all’intervenuto decesso del Q..

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757).

2. Ciò posto, per ragioni di ordine logico, va preliminarmente esaminato il terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c. nonchè degli artt. 24,111 e 113 Cost.; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e art. 13 e art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; travisamento dei fatti.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il Q. non avesse avanzato richiesta di tutela di un proprio diritto, laddove il ricorrente aveva chiesto la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni che traevano origine dagli stessi eventi posti dalla SEP s.p.a. a fondamento delle proprie domande.

La doglianza è inammissibile, in quanto non si confronta con l’articolata ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Innanzi tutto, la Corte d’appello, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell’intervento, muove dalla premessa – contraria a quella indicata dal ricorrente – del carattere autonomo e non dipendente dell’intervento stesso.

La sentenza impugnata qualifica come ad adiuvandum della posizione degli enti pubblici il solo intervento tradottosi nella richiesta di rigetto delle domande della SEP s.p.a. Ma la questione, in questa sede, non ha rilievo alcuno, alla luce della dichiarazione di incompetenza in relazione a siffatte domande.

Con riferimento all’intervento spiegato dal Q. in relazione alle proprie domande risarcitorie, la decisione della Corte territoriale non disconosce il carattere autonomo della pretesa, ma ravvisa, per un verso, con riguardo alla richiesta principale, un carenza di interesse derivante dalla stessa affermazione, da parte del ricorrente, della giurisdizione del giudice amministrativo e, per altro verso, l’assenza di ragioni di connessione idonee a giustificare il simultaneus processus. Sotto il primo profilo, il ricorso è silente, nel senso che non spiega per quale ragione l’autonoma pretesa risarcitoria fatta valere sia stata introdotta dinanzi ad un giudice che si assume carente di giurisdizione; sotto il secondo profilo, si evocano del tutto genericamente principi di economia processuale e un pericolo di contrasto tra giudicati, che, tuttavia, sono del tutto slegati dal contenuto delle domande come sopra ricostruite.

3. L’inammissibilità del primo motivo, nella misura in cui conferma l’inammissibilità dell’intervento del Q., rende infine inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi, con i quali si lamenta rispettivamente: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione e comunque falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 7, 30, 31 e 133 per avere la sentenza impugnata affermato la giurisdizione del giudice ordinario; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, violazione e comunque falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 7, 30, 31 nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 39 e 42-bis nonchè omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo al contenuto delle domande formulate dalla SEP s.p.a.

Entrambe le doglianze presuppongono, infatti, che legittimamente il Q. partecipi al presente giudizio: ciò che, alla luce di quanto rilevato sub 2, va escluso.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto alla SEP s.p.a., in Euro 4.000,00 e, quanto alle restanti due parti, in Euro 3.000,00 per ciascuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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