Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20597/2020 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliata in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Michele Carotta;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5318/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/3/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.J., cittadina nigeriana ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla stessa avverso il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria per tardività del medesimo e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità della sentenza per violazione delle norme che disciplinano la rimessione in termini poichè, sebbene l’ordinanza impugnata fosse stata pronunciata in udienza ed inserita a verbale, nulla era detto circa la presenza della parte o almeno del suo difensore all’udienza nè consta che essa sia stata letta o spiegata alla ricorrente; 2) della nullità delle sentenza per utilizzo di criteri erronei o illegittimi nella valutazione dei presupposti per riconoscere la protezione internazionale essendo stata omessa dal decidente, in ragione della premessa declaratoria di rito, ogni valutazione al riguardo.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Rilevato, per vero, in fatto che l’ordinanza pronunciata all’esito del giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito sommario di prescrizione secondo le disposizioni risultanti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, è stata letta dal decidente di primo grado in udienza ed inserita a verbale il 22.5.2018 e che l’appello è stato promosso con citazione notificata il 28.6.2018, la conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto atto di gravame per tardività è stata pronunciata dalla Corte d’Appello in esatta applicazione del principio enunciato da questa Corte, giusta il quale “in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.” (Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478), a nulla rilevando in contrario la circostanza, asseritamente impeditiva degli effetti di legale conoscenza che discende dalla lettura delle ordinanze in udienza, allegate dalla ricorrente, l’art. 176 c.p.c., comma 2, prevedendo, infatti, che “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che vi dovevano comparire”.

3. Il secondo motivo resta assorbito.

4. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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