Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2015 della Corte di appello di Torino,

depositata il 23 febbraio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5 luglio 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a V.M. – assunta come docente con una successione di contratti a termine il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico motivo;

l’intimata non si è costituita;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato; in tal modo, rilevata la contrarietà della normativa interna con un principio incondizionato di diritto eurounitario, la Corte territoriale è giunta a disapplicare le disposizioni della contrattazione collettiva di comparto e della disciplina di settore che riconoscono al personale docente non di ruolo esclusivamente il trattamento economico iniziale senza attribuire alcuna rilevanza all’anzianità di servizio maturata in virtù delle supplenze a termine;

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485, 489 e 526, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 36 e 45, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro;

il motivo non è fondato;

come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, nè il motivo di ricorso prospetta argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai consolidato sul punto;

essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

in difetto di costituzione dell’intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA