Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18587 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11161-2017 proposto da:
ATTANASI GIUSEPPE, MINGOLLA GIUSEPPINA, elettivamente
domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Pietrantonio De Nuzzo;
– ricorrenti contro
PREFETTURA DI BRINDISI, MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589;
– intimati avverso la sentenza n. 1810/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI,
depositata il 19/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 13/07/2018

Rilevato che:
– Attanasi Giuseppe e Mingolla Giuseppina hanno proposto due
motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe,
con la quale il Tribunale di Brindisi confermò la pronuncia del Giudice
di pace, che ebbe a rigettare la domanda di annullamento del verbale
di contravvenzione per violazione del codice della strada elevata dai

l’autovettura della moglie Mingolla Giuseppina nonostante la
sospensione della patente di guida;
– gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.

civ., per avere il Tribunale omesso di considerare le prove contrarie al
contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in ordine alla identità
della persona che era alla guida dell’autoveicolo) è manifestamente
fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla
quale non v’è ragione di discostarsi – nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione
amministrativa, l’efficacia di prova legale del verbale di accertamento
non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla
menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in
apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale
percezione sensoriale di accadimenti così repentini da non potersi
verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di
apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del
conducente di un veicolo in corsa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17355 del
24/07/2009; Cass., Sez. Un., n. 12545 del 25/11/1992);
– nella specie, i Carabinieri hanno veduto transitare l’auto Fiat
intestata alla moglie dello Attanasi, ma non hanno avuto la possibilità
di identificare

de visu chi fosse il conducente dell’autovettura,

-2-

Carabinieri di Oria nei confronti dello Attanasi per avere guidato

cosicché quanto risulta dal verbale in ordine alla identità del
conducente non gode di fede privilegiata e può essere contrastato da
prova contraria, senza necessità che sia proposta querela di falso;
– la censura, pertanto, risulta fondata e la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione del
Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.
Il P

enT

– il secondo motivo rimane assorbito;

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