Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G., quale erede di S.M. e quale

genitore esercente la patria potesta’ sul minore S.C.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 176/48/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 48, in data 16/11/2 006, depositata

il 28 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 giugno 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2785/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 176/48/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 48, il 16.11.2006 e DEPOSITATA il 28 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, per la omessa produzione dell’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per Irpef ed Ilor dell’anno 1997, si articola in censure con cui si deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 20 e delle norme in materia di notificazione delle impugnazioni in appello.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione relativa agli effetti ricollegabili, nel caso di notifica a mezzo posta, alla mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del plico e’ stata, da ultimo, risolta dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. n. 627/2008), che ha ritenuto di dare continuita’ al precedente indirizzo, (Cass. n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12286/2005), secondo il quale l’omissione rende inesistente la notifica, determinando l’inammissibilita’ dell’impugnazione.

L’impugnata decisione, che accertata la mancanza dell’avviso di ricevimento ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, appare in linea con il precitato principio e non giustifica censure.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che il Collegio condivide il contenuto della trascritta relazione;

Considerato che alla stregua dei principi ivi richiamati il ricorso va rigettato;

Considerato, altresi’, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA