Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato

COLELLA STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 383/07 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

25.11.08, depositato il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

il udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Colella che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che F.A., con ricorso del 30 marzo – 1 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 28 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del F. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, h concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per intempestività della sua proposizione, lo stesso essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione;

che, infatti, il decreto impugnato – non notificato – è stato pubblicato in data 28 gennaio 2009, mentre il ricorso è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 30 marzo 2010, cioè oltre; il termine di un anno e quarantasei giorni di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, – nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, secondo quanto disposto dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, applicabile alla specie ratione temporis -, termine scaduto in data 16 marzo 2010;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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