Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18587 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10606/2015 proposto da:

Comune di Collepasso, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio, n. 57, presso

lo studio dell’avvocato Biasi Antonio (studio avv. Serra Marco),

rappresentato e difeso dagli avvocati De Giorgi Antonio e Mormandi

Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Apulia Renewable Energy s.r.l., (così mutata la denominazione di

Italgest Photovoltaic s.r.l.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei

Caprettari n. 70, presso lo studio dell’avvocato Iaione

Massimiliano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mastrolia Domenico;

– controricorrente –

contro

Masseria Grande s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio, 21, presso

lo studio dell’avvocato Carletti Gaetano, rappresentata e difesa

dall’avvocato Marcuccio Marcello, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del

15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata, ai sensi degli artt. 351 e 281-sexies c.p.c., al termine della discussione svolta all’udienza del 15 ottobre 2014, la Corte d’appello di Lecce ha determinato, rispettivamente, in 10.422,19 Euro e in 1.090.000,00 Euro l’indennità di occupazione e di espropriazione dovuta dal Comune di Collepasso in favore della Masseria Grande s.r.l. e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Italgest Photovoltaic s.r.l.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che il decreto di esproprio era stato emesso dal Dirigente di settore del Comune di Collepasso in favore del Comune medesimo, con la conseguenza che era del tutto irrilevante la delega della procedura espropriativa alla Italgest Photovoltaic s.r.l.; b) che, al momento del verificarsi della vicenda ablativa, l’area doveva essere considerata edificabile, in quanto inclusa nella zona D – insediamenti industriali artigianali; c) che l’analisi dei prezzi di compravendita di terreni aventi caratteristiche similari conduceva ad individuare il valore di mercato in 10,00 Euro al metro quadrato.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Collepasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ai quali hanno resistito con controricorso la Apulia Renewable Energy s.r.l. – nuova denominazione di Italgest Photovoltaic s.r.l. – e la Masseria Grande s.r.l., la quale, nell’intestazione dell’atto, ha preannunciato un ricorso incidentale che non risulta proposto. Quest’ultima società ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per difetto di integrità del contraddittorio, in relazione agli artt. 101. 112,160,161,164 e 291 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che l’atto di citazione, pur formulato nei confronti anche dell’arch. M.F., dirigente della sezione Lavori Pubblici del Comune di Collepasso, non era stato notificato nei confronti di quest’ultimo, che non aveva avuto la possibilità di difendersi.

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.

Esclusa la sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 di un ipotesi di litisconsorzio necessario, talchè neppur si intende perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata (v., da ultimo, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27607).

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b) nonchè del D.Lgs. n. 302 del 2002, art. 6, comma 1 e 8 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, con Delib. G.C. 20 luglio 2009, n. 116 il Comune di Collepasso aveva, con delega totale e traslativa, attribuito l’esercizio di tutti i poteri espropriativi alla Italgest Photovoltaic s.r.l., che doveva essere considerata anche la beneficiaria esclusiva della procedura.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che il decreto d’esproprio è stato emesso a favore del Comune, con conseguente identificazione di autorità espropriante e beneficiario dell’espropriazione.

Ora, siffatta conclusione è assertivamente criticata da parte ricorrente. Ne discende che la decisione dei giudici di merito si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (Cass. 20 maggio 2016, n. 10530).

Ma di queste ultime circostanze non emerge traccia nella sentenza impugnata e ancor meno nel ricorso.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e dell’art. 196 c.p.c., per avere la Corte territoriale apoditticamente recepito la stima del consulente tecnico d’ufficio, senza considerare i nove atti di cessione di suoli destinati ad area p.i.p.

La doglianza è inammissibile, prima ancora che per l’assoluta genericità di formulazione, che allude ad atti di comparazione il cui contenuto resta del tutto sconosciuto, perchè aspira ad una rivalutazione delle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale, preclusa in sede di legittimità.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 112 c.p.c. e al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 per avere omesso la Corte territoriale di applicare la riduzione del 25% prevista dal citato art. 37, comma 1.

La doglianza è inammissibile, in quanto viene dedotta una questione di esatta applicazione dei criteri normativi di determinazione dell’indennità d’esproprio e non un omesso esame di un fatto decisivo. In ogni caso, va ribadito, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (e ad identiche conclusioni si giunge nei casi di p.i.p., per identità di situazione), non sussiste il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. 28 gennaio 2016, n. 1621; 10 giugno 2020, n. 11081).

5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e il ricorrente va condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto ad Apulia Renewable Energy s.r.l., in Euro 7.000,00 e, quanto a Masseria Grande s.r.l., in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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