Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18586 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18586 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11138-2017 proposto da:
TOZZO VITO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Stimigliano 5,
presso lo studio dell’avvocato Claudio Conti, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586;
– intimata avverso la sentenza n. 22400/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 01/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Data pubblicazione: 13/07/2018

Rilevato che:

Tozzo Vito ha proposto un unico motivo di ricorso per la

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale
di Roma dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo, l’appello dal
medesimo proposto avverso la pronuncia del Giudice di pace che
aveva rigettato l’opposizione all’ingiunzione notificatagli dal comune

– il Comune di “Roma Capitale”, ritualmente intimato, non ha
svolto attività difensiva;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. in relazione agli artt. 133 e 327 cod. proc. civ., per avere il
Tribunale dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo,
erroneamente ritenendo che il termine di cui all’art. 327 cod. proc.
civ. fosse decorso dalla data di inserimento della sentenza nel
cronologico, piuttosto che dalla data di pubblicazione della medesima)
è manifestamente fondato, in quanto, premesso che – nella specie è apposta sulla sentenza una sola data (quella di pubblicazione), ai
fini del decorso del termine per impugnare di cui all’art. 327 cod.
proc. civ. deve darsi rilievo unicamente alla data di pubblicazione
della sentenza, che costituisce l’atto mediante il quale la sentenza
viene ad esistenza come atto giuridico ed acquista l’efficacia
autoritativa propria del dictum del giudice, divenendo in pari tempo
conoscibile dalle parti, a nulla rilevando la data del deposito della
minuta (mero atto interno all’ufficio, che avvia il procedimento di
pubblicazione) o l’inserimento della sentenza nel registro cronologico,
inserimento che – da solo e in assenza della pubblicazione della
sentenza – non è idoneo a far decorrere il termine per impugnare, in
quanto la legge processuale (art. 327 cod. proc. civ.) lega il decorso
di tale termine esclusivamente all’atto della “pubblicazione della

-2-

di “Roma Capitale”;

sentenza” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18569 del 22/09/2016; Cass.,
Sez. Un., n. 13794 del 01/08/2012);
– nella specie, pertanto, non rileva che la minuta della sentenza
sia stata consegnata al cancelliere nel corso nell’anno 2013 e che
essa sia stata inserita nel cronologico di quell’anno, rilevando
esclusivamente la pubblicazione della sentenza, avvenuta il

avendo il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto che il

termine per impugnare fosse decorso dalla data di inserimento della
sentenza del

registro cronologico, indipendentemente dalla

pubblicazione della sentenza (avvenuta, come detto, il 13/11/2015),
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in
diversa composizione;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative
al presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 18 aprile 2018.

13/11/2015;

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