Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18586 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. res.te a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Monducci Franco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ezio, 12 presso lo studio

dell’Avv. Alfredo Galasso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 06, in data 26/01/2007, depositata il 18 maggio

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 691/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 06, il 26.01.2007 e DEPOSITATA il 18 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, limitatamente all’IRPEF ed all’Irap..

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 1998, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, comma 6 TUIR, artt. 115 e 116 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Rileva questo Relatore che, a conclusione del mezzo, non risulta formulato il prescritto quesito di diritto e che, pertanto, lo stesso sembra debba dichiararsi inammissibile.

Rileva, altresi’, con riferimento all’altro profilo di censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, che lo stesso e’ a ritenersi inammissibile, giacche non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la relativa censura non contiene un momento di sintesi(omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per inammissibilita’ dei motivi. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato, altresi’, che nel ricorso iscritto al n. 14322/2008 e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione. 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 06, il 26.01.2007 e DEPOSITATA il 18 maggio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, limitatamente all’IRPICF ed all’Irap..

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 1998, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 8 TUIR, dell’art. 115 c.p.c. del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 nonche’ contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Rileva questo Relatore che la sentenza oggetto del presente ricorso era gia’ stata impugnata dal medesimo M. con atto notificato il 24.12.2007 ed iscritto al n. 691/2008 R.G. Corte Cassazione; l’impugnazione:, sembra, allora, doversi dichiarare inammissibile, per tardivita’, risultando proposta dopo il decorso del termine breve – decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass. n. 16207/2007, SS.UU. n. 13431/2006, n. 24219/2006).

Rileva, altresi’, che i quesiti proposti a conclusione dei mezzi, risulterebbero, in ogni caso, inammissibili, perche’ si risolvono in una generica istanza di decisione sull’esistenza delle violazioni di legge denunciate (Cass. n. 18982/2007), mentre la censura per vizio della motivazione non contiene un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per inammissibilita’.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che le relazioni sono state comunicate al pubblico ministero e notificate ai difensori;

Visti i ricorsi, i controricorsi, la memoria del M. 20.05.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, preliminarmente, che, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso iscritto al n. 14322/2008 R.G., va riunito al presente, recante il n. 691/2008 R.G.;

Ritenuto che il Collegio condivide il contenuto delle trascritte relazioni;

Considerato che alla stregua dei principi ivi richiamati, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;

Considerato, in vero, che l’inammissibilita’ del primo, iscritto al n. 691/2008 R.G., consegue, come evidenziato nella relativa relazione, alla mancata formulazione di quesiti ed alla mancanza di un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto;

Considerato, altresi’, che l’inammissibilita’ del secondo, iscritto al n. 14322/2008 R.G., e’ connessa, giusta trascritta relazione, alla tardiva proposizione;

Considerato, altresi’, che le spese del giudizio devono liquidarsi in complessivi Euro cinquemilacento/00, di cui Euro 5.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, e vanno poste a carico del contribuente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili; Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro cinquemilacento/00, oltre spese generali ed accessori.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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