Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18586 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32292-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 893/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.M., nato in Togo, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Torino, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Torino che ha confermato integralmente la prima decisione, ritenendo inattendibile e non genuino il racconto del richiedente.

Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’unico motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione è inammissibile, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo la quale il motivo deve essere formulato non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298 del 29/11/2016). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di nullità ed illogicità della sentenza individuata per mezzo della sola preliminare indicazione delle diverse conclusioni auspicate dal ricorrente, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

Invero nel caso di specie le doglianze, oltre ad essere formulate in maniera apodittica, trascurano del tutto la ratio decidendi sviluppata dalla Corte anche in merito alla non credibilità e contraddittorietà del narrato del richiedente.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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