Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18586 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 09/09/2011), n.18586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (ricorso non depositato);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania, in data 29

luglio 2008, nella causa iscritta al n. 237/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SORRENTINO Federico, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore del controricorrente:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso notificato il 13 novembre 2009 in relazione al ricorso per cassazione, proposto da C.G. avverso il decreto della Corte d’appello di Catania del 29 luglio 2008, notificato ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 2004/10699; 2006/1635);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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