Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18585 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18585 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 11775-2017 proposto da:
( ;I ANNON I AN’1()N10, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
( ;1( )VAN N I BARRA( (() 2, presso lo studio dell’avvocato
A N( ;I 11 A S( )CCI(), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CONDOMINIO ORCI IIDIA LARINO;

– intimato avverso la sentenza n. 135/2()17 del TRIBUNALE di LARI NO,
depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCI 110.

Data pubblicazione: 13/07/2018

I,

Rilevato che :
è stata impugnata da Giannone Antonio la sentenza n.
135/2017 del Tribunale di Larino con ricorso fondato su un
unico articolato motivo.
Il ricorso non è resistito dalla parte intimata.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione – in accoglimento dell’appello innanzi
ad esso formulato dall’odierno ricorrente – revocava il D.I.
emesso in favore di quest’ultimo, così accogliendo
l’opposizione interposta dal Giannone.
Considerato che :
1.- Con l’articolato motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 91
c.p.c.; 75 disp. att. c.p.c.) in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c., deducendo, altresì, la nullità della sentenza exart.
360, n. 4 c.p.c. “per inosservanza di norme regolatrici del
processo (art. 112 c.p.c.)”.
Con il motivo si lamenta, nella sostanza, che l’impugnata
sentenza – nel provvedere, come doveva, alla liquidazione
delle spese di lite – ha determinato le stesse con la
“generica espressione spese di lite”, senza alcuna
specificazione e distinzione rispetto agli svolti quattro gradi
in cui si era articolato (fino ad allora) il giudizio.

2

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

1.1.- Il motivo è manifestamente fondato (ex plurimis :
Cass. n. 24890/2011) stante il principio, qui ribadito, per
cui nella liquidazione delle spese di giudizio articolatosi in
vari gradi non può che provvedersi. all’uopo con specifica e
dettagliata indicazione delle partizione delle dette spese

2.- Il ricorso va, quindi, accolto con la pronuncia delle
consequenziali statuizioni.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Larino in diversa
composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
18 aprile 2018.

rispetto ai medesimi vari gradi del giudizio.

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