Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18585 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3(1252-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 305/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.L., nato in Nigeria, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente, che aveva narrato di professare la religione cristiana e di essere fuggito dal proprio Paese perchè era stato prescelto come sacerdote detentore dell’idolo del villaggio, ruolo che era stato del nonno e che non intendeva ereditare, proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano che ha confermato integralmente la prima decisione, ritenendo che dalle vicende esposte non emergesse una condizione di persecuzione e che nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente – Delta State – non vi fosse una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente e che non erano emerse situazioni di particolare vulnerabilità, nè erano stati forniti elementi atti a valorizzare l’integrazione sociale.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lamentando che non sarebbero stati osservati i parametri normativi funzionali alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese e non sarebbero state adottate iniziative per approfondirle.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lamentando che la Corte di appello non avesse proceduto all’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di provenienza. Richiama in particolare una serie di precedenti giurisprudenziali di merito che, a suo dire in analoghe condizioni, avevano accertato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14,lett. c).

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile laddove si duole della erronea valutazione della credibilità del ricorrente, posto che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.” (Cass. n. 3340 del 05/02/2019 Schirò).

Nel caso di specie non solo la statuizione è motivata, sia pure per relationem alla decisione del Tribunale, ma il ricorrente non indica nemmeno quale sarebbe il fatto di cui è stato omesso l’esame, limitandosi a ripercorrere il disposto normativo in maniera astratta ed assertiva.

Inoltre il motivo non coglie nel segno laddove critica la mancata attivazione del potere istruttorio officioso che, nello specifico, la Corte di appello ha assolto acquisendo plurime informazioni da fonti ufficiali sulla situazione del Paese ed ha valutato con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche il secondo motivo è inammissibile perchè sotto forma di violazione di legge sollecita un riesame del merito, laddove la Corte di appello ha compiuto invece specifici accertamenti mediante il ricorso alle fonti ufficiali (Informazioni Ecoi 2017, Consiglio di sicurezza dell’ONU 2017, UNHCR) circa la situazione di rischio della Nigeria ed ha motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti per accordare la protezione sussidiaria, senza che i precedenti giurisprudenziali citati, relativi a fattispecie diverse ed autonomamente valutate, possano avere rilievo.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA