Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18585 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 09/09/2011), n.18585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 38, presso l’avv. Liguori Michele, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2009

nella causa n. 60436/2006 V.G.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile

o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 15 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda da lui proposta per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di un importo a titolo di equo indennizzo per il superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio civile da lui promosso davanti al Giudice di pace di Napoli con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2002 e definito con sentenza depositata il 23 marzo 2005.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il P. si duole che la Corte di merito abbia respinto la domanda, determinando in tre anni il termine ragionevole di durata del giudizio presupposto, protrattosi per un periodo di circa due anni e sei mesi.

Il ricorso è inammissibile. Infatti, in violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, la censura mossa, in relazione a dedotti profili di violazione di legge, non contiene il quesito di diritto illustrativo della doglianza sollevata e, con riferimento a prospettati vizi di motivazione, non è illustrata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente P.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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