Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18585 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8578/2015 proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del commissario

straordinario, elettivamente domiciliato in Roma, in via Maresciallo

Pilsudski, 118, presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Paoletti, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Viale Regina

Margherita, 290, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Carbone, che

la rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Caltanissetta, n.

140/2015 depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., d’ora in poi per brevità solo RFI, ed in riforma della sentenza del locale tribunale depositata il 4 novembre 2010, condannava la Provincia Regionale di Enna, d’ora in poi anche solo Provincia, per quanto qui rileva, a risarcire all’appellante il danno da occupazione acquisitiva – relativa ad un terreno allibrato all’art. 20343, foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS) e foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS) espropriato dalla provincia per la realizzazione di un edificio scolastico nel Comune di (OMISSIS) – che, respingendo l’eccezione di prescrizione della pretesa, liquidava in Euro 528.143,76 oltre rivalutazione ed interessi.

2. La Provincia Regionale di Enna ricorre per la cassazione della sentenza indicata con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che articola, altresì, ricorso incidentale affidato ad un’unica censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo la ricorrente Provincia denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2947 c.c., in tema di prescrizione della domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, nonchè degli artt. 26972727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed “illogicità manifesta”.

La Corte di appello aveva errato là dove aveva fatto decorrere il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva a decorrere dal 1999, anno in cui era intervenuta la sentenza che aveva dichiarato l’acquisto della proprietà dell’immobile in capo all’espropriante, e non dal 13 marzo 1984, giorno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima, ritenendo non prescritta l’azione promossa da RFI S.p.A. nel 1991.

Il 13 marzo 1984 coincideva con il momento in cui non solo l’espropriato aveva avuto consapevolezza di aver subito l’occupazione dell’immobile senza titolo, ma si era anche trovato nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto di proprietà, con conseguente maturata prescrizione del diritto al 13 marzo 1989.

La Corte di merito nel ritenere diversamente aveva violato le norme sulla prescrizione e sulle prove per presunzioni.

2. RFI deduce l’inammissibilità del ricorso ed in via incidentale denuncia la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., perchè la Corte di merito nonostante i contenuti del proposto appello, che erano quelli di integrale riforma della sentenza di primo grado e quindi anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite alla cui rifusione in favore della Provincia RFI S.p.A. era stata condannata, non aveva pronunciato, ritenendo che l’appellante non avesse frapposto alcuna doglianza ad una inesistente compensazione” operata dal primo giudice.

Nel supporre erroneamente che la sentenza di primo grado avesse compensato le spese di lite la Corte di appello aveva poi adottato una motivazione incoerente con il dispositivo.

I giudici territoriali da una parte avevano argomentato in motivazione sulla sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio e dall’altra in dispositivo, dopo aver riformato la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni sulla domanda risarcitoria, avevano “confermato nel resto” imitandosi a compensare le spese maturate nel grado di appello.

3. Il motivo dedotto nel ricorso principale presenta plurimi profili di inammissibilità.

3.1. Si tratta per vero di censura che, diretta ad ottenere una nuova e diversa pronuncia sulla eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria, pretermette completamente la valutazione condotta dalla Corte di appello per i profili logico-formali e della correttezza in diritto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, in tal modo non consentendo a questa Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 5076 del 05/03/2007).

3.2. Si è affermato da questa Corte di legittimità che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass. 02/03/2018 n. 5001).

3.3. Le censure proposte, inoltre, limitandosi ad indicare nel titolo del motivo le norme dedotte come violate non danno conto di quale si contesti la “violazione”, ovverosia l’applicazione di una norma sbagliata, nè di quale altra la “falsa applicazione”, e quindi una interpretazione ed applicazione non rispettosa dei suoi contenuti, lasciando inoltre come immotivatamente denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., solo menzionati nel titolo del motivo.

La deduzione della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” resta per vero integrata in ricorso dall’allegazione di una pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta in ragione delle risultanze istruttorie che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (ex multis: Cass. 14/01/2019 n. 640; Cass. n. 195 del 11/01/2016) e portatrice di una censura sulla motivazione.

4. Il motivo è comunque infondato.

La Corte territoriale è giunta a corretta conclusione là dove ha escluso l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per equivalente subito dal privato in esito all’occupazione acquisitiva maturata in favore dell’amministrazione espropriante, conclusione che, pur diversamente motivata nella sentenza impugnata, resta ferma anche in applicazione del più recente indirizzo di questa Corte di legittimità – alla cui applicabilità alla fattispecie in esame non osta la incontestata declaratoria di trasferimento del bene alla p.A. intervenuta per sentenza del Tribunale di Enna del 1999 e quindi in epoca successiva alla domanda risarcitoria – il quale, inaugurato da Cass. SU n. 735 del 2015, vuole che il dies a quo del tempo di prescrizione decorre dalla data della domanda risarcitoria con cui il proprietario abdica al diritto dominicale vantato sul bene aggredito dalla procedura espropriativa (in termini: Cass. 05/03/2015 n. 4476; Cass. 07/10/2016 n. 20231), domanda nella specie introdotta da RFI nel 1991.

Si tratta, per vero, di affermazione in diritto che supera comunque il contrario avviso della ricorrente che vorrebbe la prescrizione, in quanto esito della possibilità per l’espropriato di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale, maturata a far data dall’esaurimento del periodo di occupazione legittima e quindi dal 13 marzo 1984, e che lascia comunque ferma negli esiti la decisione sul punto adottata dalla Corte di merito che pure identificando il dies a quo della prescrizione dalla data della sentenza di primo grado, adottata nel 1999, con cui è stato dichiarato, in accoglimento della domanda proposta dalla Provincia, l’avvenuto acquisto della proprietà in capo all’espropriante, ha comunque escluso l’intervenuta prescrizione del diritto.

5. E’ fondato invece il ricorso incidentale.

La Corte di appello infatti con dispositivo incoerente rispetto alla motivazione adottata, confermando “nel resto” la sentenza di primo grado, al di là delle statuizioni raggiunte in punto di risarcimento del danno e di indennità da occupazione legittima, non oggetto del presente ricorso, ha posto le spese del giudizio di primo grado a carico di RFI, appellante.

In parte motiva invece la medesima Corte di merito aveva ritenuto la necessità di disporre delle spese la compensazione per entrambi i gradi del giudizio, anche in ragione del succedersi, nel tempo, di una pluralità di orientamenti volti a dare soluzione alle questioni esaminate.

La Corte territoriale per l’adottato dispositivo obliterando la domanda sul punto proposta dall’appellante vittorioso, che aveva richiesto la riforma della sentenza impugnata anche in punto di disciplina delle spese, ed in pieno contrasto con quanto diversamente argomentato in parte motiva, ha confermato la decisione appellata. Premesso che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074 del 17/10/2018) e ritenuta l’esistenza di incoerenza insanabile nel provvedimento impugnato, il motivo va accolto.

Nel rendere coerente la parte dispositiva rispetto a quella motiva della sentenza impugnata, ritiene questa Corte di Cassazione di poter decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., in difetto di accertamenti ulteriori – e tanto nella disposta, in motivazione, integrale compensazione delle spese -, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado (e condannando, per l’effetto, la Provincia Regionale di Enna a restituire a RFI S.p.A. il 50% delle stesse).

6. Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

7. Questa Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata limitatamente al dispositivo nella parte in cui conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., le compensa, e condanna, per l’effetto, la Provincia Regionale di Enna a restituire a RFI S.p.A. la metà di quelle in primo grado liquidate.

PQM

Rigetta il ricorso principale e condanna la Provincia Regionale di Enna a rifondere a R.F.I. S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% il forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al dispositivo nella parte in cui conferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado , decidendo nel merito, le compensa, nei sensi di cui in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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