Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18584 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18584 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
ricorso 10892-2017 proposto da:
V1( ;N( )1,1 N I (1\BRIIThI

,

RUGG ‘AI LUISA, elettivamente

domiciliati in R()MA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI’. DI
\;\/ I(

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA MAGI;

– ricorrenti contro
)NDOMIN10 VIA DITLA RI PUBBLICA 84 VIA XXVIII
ATI.’,MBRI:, 1 – SKSTO FIORENTINO l’IRENZL., in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

cAvouR, presso

la colu i

cAss A zioN

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GAITO;

– controricorrente verso la sentenza n. 22/2017 della COME D’APPI ‘,IAD di
FlIZLIN11’,, depositata il 12/01/2017;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

OIZICC1110.

Ric. 2017 n. 10892 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata da Ruggeri Luisa ed altri la sentenza n.
22/2017
fondato su

della Corte di Appello di Firenze con ricorso
un motivo resistito con controricorso della

parte intimata .

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale, in riforma della
precedente impugnata sentenza n. 1386/2010 del Tribunale
di Firenze, accoglieva l’appello innanzi ad essa proposto dal
Condominio oggi intimato e di cui in epigrafe, rigettando la
domanda in origine proposta dalle odierne patri ricorrenti
per l’annullamento della delibera assembleare del medesimo
Condominio in data 7/11/2007.
Parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione
e/o falsa applicazione “di norme di diritto ed in particolare
degli artt. 1129, 1135, 1136, 2697 c.c. e degli artt. 112 e
115 c.p.c.”.
Il motivo, al di là delle varie norme invocate, lamenta nella sostanza e per quanto rilevante- la pretesa mancanza
di “mandato dell’amministratore, scaduto da quasi un mese
e , più specificamente, il 19/10/2007”.
3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

1.1- Il motivo non può essere accolto.
La decisione della Corte territoriale, nel rigettare la
domanda in origine proposta dalle parti odierne ricorrenti,
ha esplicitamente e chiaramente dato conto del proprio
decisum.

governo e corretta applicazione delle norme e dei principi
ermeneutici applicabili nella fattispecie.
Più specificamente ancora l’impugnata sentenza, sulla base
di elementi pacificamente risultanti, ha correttamente
affermato

che

l’impugnata

delibera

assembleare

condominiale non poteva essere annullata in quanto “non
era stata raggiunto il quorum di cui all’art. 1136, comma II
c.c. per determinare la revoca dell’amministratore”.
Quest’ultimo non era scaduto alla data dello svolgimento
dell’assemblea , né risulta essere stata allegata in giudizio
prova dell’esaurimento del mandato dell’amministratore e
neppure risulta ammessa tale circostanza da parte
dell’odierno controricorrente Condominio.
In ogni caso pari ricorrenti non hanno addotto motivi tali da
far ritenere l’impugnata sentenza in violazione di principi di
diritto ( Cass. n. 635/2015).
Per di più ancora la circostanza -determinante al fine della
valutazione della corretta applicazione delle norme oggi
invocate

dai

ricorrenti-

della
4

scadenza

o

meno

Quest’ultimo, peraltro, è stato adottato facendo buon

dell’amministratore

al

momento

della

impugnata

deliberazione assembleare condominiale no risulta affatto
come correttamente addotta ed invocata.
Infatti le medesime parti ricorrenti non specificano, come
avrebbero dovuto, come e quando era scaduto

merito o in quale atto e difesa era stata puntualmente
svolta la deduzione della detta scadenza.
Infine e decisivamente non risulta prodotto neppure il
fascicolo di parte del primo grado del giudizio e non si
consente, quindi, di provvedere alla verifica del fatto se e
quando l’enunciata scadenza dell’amministratore erar asta
puntualmente indicata così rendendo controversa la
questione.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
2.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
3.-

Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si

determinano così come da dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

l’amministratore, né in quale pregressa fase del giudizio di

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento in favore della parte contro ricorrente
delle spese del giudizio, determinate in C 2.300,00, di

misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 aprile 2018.
nte

cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella

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