Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18584 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30155-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2558/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

MOSES ONAIWU, nato in Nigeria, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente, che aveva narrato di essere fuggito a seguito della morte della fidanzata, che si era sottoposta ad un aborto illegale ed alle minacce subite dai familiari di quest’ultima, proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano. Questa dichiarava inammissibile l’impugnazione perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lamentando che non sarebbero stati osservati i parametri normativi funzionali alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese e non sarebbero state adottate iniziative per approfondirle.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lamentando che la Corte di appello non avesse proceduto all’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di provenienza. Richiama in particolare una serie di precedenti giurisprudenziali di merito che, a suo dire in analoghe condizioni, avevano accertato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14,lett. c).

3. I due motivi sono inammissibili perchè non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendi, attesa la statuizione di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale in ragione della notifica del gravame oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non risultando l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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