Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18584 del 02/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18584 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 02/08/2013

Erogazione Fondo

Integrativo.

ORDINANZA

e

sul ricorso proposto da:
FASOLO

IACOPO

residente

a

Venezia

Castello,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso dagli Avvocati Loris Tosi e Giuseppe Marini,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Parioli,
48 presso lo studio del secondo RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.90/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 16, in data

/D

c

02.12.2010, depositata il 16 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 luglio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22334/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.90/16/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre,
Sezione n. 16 il 02.12.2010 e DEPOSITATA il 16 dicembre
2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha confermato quella di primo grado, la quale
aveva escluso che il contribuente avesse titolo ad
avvalersi dell’invocato, più favorevole, regime
fiscale, in relazione alle somme percepite.
3 -I1 ricorso del signor Iacopo Fasolo, che attiene ad
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF dell’anno 2005,
su somme liquidate a titolo di previdenza integrativa
aziendale a dipendente Enel, è affidato a cinque mezzi,
con i quali la decisione di appello viene censurata,
per contraddittorietà della motivazione circa la natura
della erogazione, per insufficienza della motivazione
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

circa la natura della erogazione, per violazione
dell’art.13 comma 9 0 del D.Lgs n. 124/1993, degli artt.
1 comma 5 0 del DL n.669/1996, dell’art.6 Legge
n.482/1985, degli artt. 16, 17 e 42 del TUIR

nonché, sotto altro profilo, degli artt. 13 comma 90
del D.Lgs n.124/1993, l comma 5 ° del dl n.669/1996, 6
della legge n.482/1985, 16,17 e 42 del TUIR e
dell’Accordo ENEL-FNDAI precitato, infine, in via
subordinata, per contrasto con il principio affermato
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la
sentenza n.13642/2011.
4 – L’intimata Agenzia, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte, la quale, componendo
pregressi contrasti e pronunciando proprio su questione
relativa al fondo integrativo aziendale di che
trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
3

n.917/1986, dell’Accordo Enel-FNDAI del 16 aprile 1986,

versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione

TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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