Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18583 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18583 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 104/8-2017 proposto da:
( )R. SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente dorniciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
( :ORTI’, 1)1 CASSAZIONI:„ rappresentata e difesa dagli avvocati
IPPOI,ITA RIVA, VINCI N/( COPPOI,A;

– ricorrente contro
GR1 Co

01 ,();

– intimato avverso la sentenza n. 361/2()16 della CORTI’, D’APP1 IJ,0 di
11:11S( ;1A, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/()4/2018 dal (.onsigliere Dott. ANTONI()
)RICCI 110.

Data pubblicazione: 13/07/2018

Rilevato che :

è

stata impugnata da Tel Cor S.r.l. la sentenza n.

361/2016 della Corte di Appello di Brescia con ricorso
fondato su due ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata .

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La

gravata decisione della Corte territoriale rigettava

l’appello interposto dall’odierna parte ricorrente avverso la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 508/2012.
Quest’ultima , accogliendo la domanda dell’odierna parte
intimata , accertava la sussistenza di vizi e difetti ex art.
1669 c.c. condannando la società Tel Cor al risarcimento
danni in favore di Greco Paolo.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di falsa
applicazione dell’art. 1669 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 5
c.p.c..
Si lamenta, nella sostanza, una errata applicazione della
suddetta norma in quanto , secondo parte ricorrente, i vizi
lamentati non incidevano in modo grave sulla struttura e
l’abitabilità delle edificio e , quindi, non giustificavano -nella

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

fattispecie- l’applicazione della norma di cui all’art. 1669
c.c..
1.1- L’impugnata sentenza ha ritenuto, con propria congrua
motivazione fondata su logiche argomentazioni, che
nell’ipotesi per cui è giudizio i vizi lamentati incidevano -in

argomentato dalla parte ricorrente- sulla struttura
dell’edificio di guisa da dover applicare la stessa norma
innanzi citata.
L’invocata falsa applicazione si risolve, quindi , in una
istanza di sostanziale revisione del giudizio della Corte di
merito in ordine alla incidenza, in concreto , dei lamentati
vizi.
Trattasi, all’evidenza, di valutazione propria del Giudice del
merito e dall’ stesso correttamente svolta.
Al riguardo va rammentato che la Corte distrettuale, nel
respingere “il tentativo dell’appellante di minimizzare il
fenomeno”, aveva già sottolineato come “i gravi difetti
dell’edificio a norma dell’art. 1669 c.c. sono anche le
carenze costruttive che pregiudicano e menomano in modo
grave il normale godimento, la funzionalità e
l’abitabilità….”.
Il tutto, per di più, in corretta applicazione di principi già
enunciati da questa Corte ( Cass. 8140/2004).

3

modo grava ed a differenza dio quanto oggi ancora

Il motivo è, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis
c.p.c..
2.-

Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame

dell’eccezione di decadenza e prescrizione

in relazione

all’applicazione dell’art. 1495 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 5

Il motivo, per le medesime considerazioni innanzi svolte e ,
quindi, non è ammissibile avendo la sentenza gravata deciso
le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa
Corte.
3.- Il ricorso è, quindi e nel suo complesso, inammissibile ai
sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello

c.p.c..

dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il

GEPOSITATO IN CANCELLERIA
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13 LUG, 2018
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18 aprile 2018.

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