Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18583 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., F.C., F.S., F.

T., quali eredi di F.A., elettivamente domiciliati

in Roma, viale Umberto lupini n. 133, presso lo studio dell’avv. De

Zordo Agostino, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Vito

A. Martielli;

– controricorrenti —

SOL.FOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

SUPER FAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 10^, n. 96, depositata l’8.1.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni, di cui all’art. 380

bis c.p.c., comma 3;

udito, per i controricorrenti, l’avv. Roberto Bragaglia;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale IANNELLI

Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che le societa’ indicate in epigrafe ed F.A., socio di entrambe le societa’ e legale rappresentante della Sol.For.

proposero ricorsi avverso avvisi di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1997, irpeg, iva ed irap per l’anno 1998 nonche’ irpeg, iva ed irap per l’anno 1999;

che, riuniti i ricorsi, l’adita commissione tributaria li accolse parzialmente;

– che peraltro – disattendendo l’appello principale dell’Agenzia ed accogliendo quello incidentale dei contribuenti – la commissione regionale, in riforma della decisione di primo grado, annullo’ integralmente gli atti impugnati;

che i giudici di appello, in particolare, rilevarono l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi su avviso di rettifica iva, per l’anno 1996, fondato sullo stesso procedimento ispettivo posto a base degli atti impositivi in questa sede impugnati;

– che, a parte l’esposto assorbente rilievo, i giudici di appello rilevarono l’illegittimita’ del procedimento ispettivo, perche’ fondato su autorizzazione del p.m., adottata in esito a denunzia anonima, nonche’ per effetto dell’abnorme protrarsi delle operazioni di verifica;

rilevato:

– che, contro la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in tema di giudicato, nonche’ omessa motivazione su fatto decisivo e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, in relazione all’assunta illegittimita’ dei provvedimenti impugnati in conseguenza del protrarsi della verifica altre il termine di trenta giorni di cui alla disposizione citata;

– che gli eredi di F.A. hanno resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, mentre le societa’ intimate non si sono costituite;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la decisione di appello per non aver considerato che il giudicato formatosi sull’avviso di rettifica iva per l’anno 1996, benche’ fondato sullo stesso procedimento ispettivo posto a base degli atti impositivi qui impugnati, e’ privo di carattere vincolante ai fini della presente controversia;

considerato:

che il motivo – ammissibile, in quanto compiutamente articolato, sotto ogni profilo, in rapporto al contenuto della censura – e’ manifestamente fondato;

– che, al riguardo, deve, infatti, richiamarsi la recente sentenza C.G. 3.9.2009, in causa n. C 2/08, Olimpiclub, secondo la quale, in tema di iva, il diritto comunitario esclude che il giudicato nazionale, avente ad oggetto imposta diversa, ancorche’ fondata sul medesimo p.v.c, ovvero diversa annualita’ d’imposta assuma carattere vincolante in merito ad accertamento relativo annualita’ d’imposta iva per la quale non sia ancora intervenuta decisione giurisdizionale definitiva;

– che deve, inoltre, rilevarsi che questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che, affinche’ una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, e’ necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico (e, quindi la medesima imposta) che ha gia’ formato oggetto del primo, sicche’ in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto gia’ compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non puo’ mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. 28042/09, 25200/09, 8773/08, 14087/07);

considerato:

– che gli ulteriori motivi del ricorso dell’Agenzia sono inammissibili;

– che questa Corte ha, infatti, puntualizzato che, qualora il giudice, dopo una statuizione assorbente, con la quale si e’ spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia (nella specie: in conseguenza dell’affermazione del carattere preclusivo del rilevato giudicato esterno), abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni ulteriori, la parte soccombente non ha l’onere ne’ 1 ‘interesse ad impugnare; con la conseguenza che e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (v. Cass. 3840/07).

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Puglia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile gli altri; cassa, in relazione;, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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