Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18583 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8410/2015 proposto da:

F.F., quale erede di F.S., T.F.,

quale erede di T.D., TA.Is.,

Z.C., Z.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Albalonga, 7, presso lo studio dell’avvocato Clementino Palmiero, e

rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni de Notaris, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI (CB), in persona del sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in Roma Via XX Settembre 98/G, presso lo

studio dell’avvocato Federica Valeriani, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Mario Mariano, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Campobasso, n. 222/2014

depositata il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Sant’Elia a Pianisi ed in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, dichiarava l’estinzione per prescrizione decennale del diritto all’indennizzo riconosciuto in primo grado agli appellati, F.F., quale erede di F.S., T.F., quale erede di T.D., Ta.Is., Z.C. e Z.F. per il vincolo di indisponibilità imposto ai terreni in proprietà, inseriti in Zona P.I.P. del P.R.G. comunale approvato con Delib. G.R. 3 agosto 1979, n. 3119, a far tempo dalla perdita di efficacia del vincolo stesso e quindi dal decorso di cinque anni dall’approvazione del P.R.G. intervenuta il 3 agosto 1984, non avendo l’Amministrazione comunale adottato il piano particolareggiato di attuazione (L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2).

La Corte territoriale fissava il decorso del diritto all’indennità per reiterazione dei vincoli espropriativi a far data da ciascuno dei provvedimenti che avevano ripetuto la destinazione all’esproprio e, applicando la prescrizione decennale dall’adozione di ogni provvedimento, riteneva estinta la pretesa a far data dalle Delib. di C.C. di riconferma del vincolo (destinazione industriale dei terreni già impressa dal Piano di Zona Industriale adottato con Delib. 26 settembre 1977, n. 50 e approvato dalla Regione Molise con Delib. 8 giugno 1979, n. 2136), del 22 gennaio 1985 e del 20 febbraio 1989, rispettivamente, nel gennaio 1995 e nel febbraio 1999.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza, F.F., quale erede di F.S., T.F., quale erede di T.D., Ta.Is., Z.C. e Z.F. con due motivi cui resiste con controricorso il Comune di S. Elia a Pianisi.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di legge “in specie artt. 2934 – 2935 c.c. e segg., art. 42 Cost., vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La reiterazione del vincolo di indisponibilità oltre il periodo quinquennale di “franchigia” è inficiata da illegittimità costituzionale in quanto le delibere comunali non hanno previsto l’indennizzo dovuto, in relazione alla sua permanenza nel tempo.

Tale illeceità ha natura di illecito permanente e comunque configura un vincolo permanente ed il termine di prescrizione è iniziato a decorrere soltanto dalla data di eliminazione del vincolo avvenuta con Delib. 24 gennaio 2002, n. 4.

La sentenza aveva obliterato la natura permanente dell’illecito, o comunque del vincolo, ed era incorsa nella denunciata violazione di legge.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione e falsa applicazione di legge, “in specie – dell’art. 2935 c.c.; erronea applicazione della prescrizione decennale e del computo del termine; vizio di motivazione; violazione art. 42 Cost., in relazione ad art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 4879 del 2011, richiamata dalla Corte territoriale a sostegno dell’assunta decisione, non aveva per vero affermato, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, che il termine decennale di prescrizione del diritto all’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo su aree dei privati “decorra retroattivamente dalla data dell’atto deliberativo che lo ha reiterato”.

La Corte di merito aveva fatto decorrere il termine dalla data in lui la reiterazione del vincolo aveva iniziato a decorrere e non dalla data degli atti interruttivi, quali lettere, intimazioni e citazioni, in tal modo ritenendo illegittimamente coperto da prescrizione lo spazio temporale di protrazione del vincolo di dieci anni.

L’errato computo della prescrizione aveva comportato la soppressione dell’indennizzo stesso, “facendo decorrere, di giorno in giorno, in simbiosi, la nascita del diritto e nel contempo la sua prescrizione”.

La reiterazione del vincolo senza aver disposto e corrisposto l’indennizzo comportava l’obbligo di corrisponderlo, che è condizione di legittimità costituzionale della reiterazione, ex art. 42 Cost., comma 3, la quale “essendo priva di indennizzo ha costituito illecito permanente salva l’eventuale limitazione all’ultimo decennio anteriore agli atti interruttivo” là dove venga esclusa “la natura permanente dell’illecito o del vincolo”.

3. Nel controricorso, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, il Comune di Sant’Elia a Pianisi ha ribadito l’interesse alla decisione sulla questione sollevata in appello con il quinto motivo (condanna delle controparti al pagamento di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo) e dichiarata assorbita dalla Corte di merito per l’intervenuto accoglimento del terzo motivo di impugnazione.

4. I motivi di ricorso devono trovare congiunta trattazione nella premessa, maggiore, che, relativa alla natura da riconoscersi ai vincoli oggetto di lite, rende le proposte censure infondate.

I vincoli per i quali è domanda, gravanti su terreni ricompresi nella zona P.I.P. del P.R.G. approvato con Delib. G.R. 3 agosto 1979, n. 3118, hanno infatti caratteristiche tali da dover essere qualificati come conformativi.

In più occasioni questa Corte di Cassazione ha affermato che in materia urbanistica, il carattere conformativo, e non ablatorio, del piano regolatore o di una sua variante non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolareggiati o attuativi, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in esso contenuti.

Sull’indicata premessa si è quindi precisato che i vincoli conformativi sono configurabili tutte le volte in cui gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un’opera pubblica (Cass. 09/10/2017 n. 23572).

Come da questa Corte di cassazione ritenuto, l’indennizzo per i vincoli urbanistici è dovuto là dove la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto, che viene riconosciuta all’Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporta che si superi la durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Non tutti i vincoli urbanistici, tuttavia, sono soggetti a decadenza e, conseguentemente, alla possibilità di indennizzo allorchè vengano reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione dell’art. 42 Cost., comma 3.

Segnatamente non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo, nonchè i vincoli paesistici (Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179).

Quanto ai vincoli di natura conformativa, appartiene a sedimentate affermazioni della giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo, in particolare, tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica.

Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cass. 10/02/2017 n. 3609 in motivazione, par. 4, pp. 8-10 e, massimata sul punto: Cass. 09/10/2017 n. 23572).

La ragione vale, nella sua radicale consistenza, a sottrarre rilievo alle ulteriori e minori ricadute, nel merito, della prospettata questione del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo da vincolo.

5. Il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato e ogni ulteriore questione resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Sant’Elia a Pianisi le spese di lite che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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