Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18582 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8049-2016 proposto da:

S.E., F.F., F.S.,

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO IANNOTTA;

– ricorrenti –

contro

NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 103, presso lo

studio dell’avvocato MARCO FANCELLI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato LUCILLA IAPICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6501/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA:

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nella pronuncia impugnata viene esposto che con sentenza depositata il 3 aprile 2006 il Tribunale di Roma, adito da F.S., A. e F., nonchè da S.E., in accoglimento parziale della domanda proposta, aveva annullato la delibera assunta dall’assemblea dei soci della società Nuova Villa Claudia avente ad oggetto la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria e straordinaria, previsti dagli artt. 15 e 16 dello statuto. Si legge, altresì, che la sentenza era stata impugnata dalla società, che aveva contestato la legittimità della pronuncia assumendo che essa fosse frutto di una errata interpretazione dell’art. 223 bis disp. att. c.p.c., comma 2; la stessa pronuncia dà atto, inoltre, che in sede di comparsa conclusionale l’appellante aveva evidenziato che gli appellati, costituitisi in fase di gravame, avevano perduto lo status di soci avendo ceduto integralmente le loro quote di partecipazione alla società.

2. – La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 23 novembre 2015, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse degli appellati.

3. – Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione i predetti S., A. e F.F., nonchè S.E., facendo valere un unico motivo di impugnazione illustrato da memoria; resiste con controricorso Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè dei principi che regolano la soccombenza virtuale. Deduce l’istante che con l’unico motivo di appello la controparte aveva lamentato l’erroneità della sentenza impugnata in quanto i soci erano fuoriusciti dalla compagine societaria il 18 agosto 2006. Assumono i ricorrenti che la sentenza del Tribunale, identificata col numero 14740 del 2007, risultava passata in giudicato, non essendo stata formulata alcuna contestazione in ordine alla riconosciuta falsità del bilancio e alla nullità della relativa delibera di approvazione. Osservano ancora che la Corte territoriale, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse degli appellati, e in considerazione dell’oggetto della censura, che concerneva proprio tale mancanza di interesse degli ex soci, “avrebbe dovuto decidere la causa sotto il profilo della soccombenza virtuale, come richiesto da entrambe le parti del giudizio”. Lamentano, ancora, i ricorrenti che il giudice distrettuale aveva dichiarato inammissibile la domanda senza considerare che la cessazione della materia del contendere costituiva effetto della sopravvenuta carenza di interesse della controparte alla definizione del giudizio.

1.1. – Il ricorso è inammissibile.

L’atto contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., n. 3 che è totalmente difforme da quella esposta nella sentenza impugnata. Basti considerare, in proposito: che i ricorrenti assumono che la citazione in primo grado risalirebbe al 2001, mentre nella pronuncia gravata si precisa che il detto atto introduttivo va temporalmente collocato nel 2005; che nel ricorso si fa riferimento all’impugnativa di deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2001 e la quantificazione degli emolumenti del collegio sindacale e dell’amministratore unico, laddove, come si è visto, ben diverso era, secondo quanto spiegato dalla Corte di appello, il thema decidendum della causa che qui interessa; che il dispositivo della sentenza di primo grado, trascritto nel ricorso, non coincide con quello riassunto dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

La rilevata difformità non è ascrivibile ad una denuncia, da parte dei ricorrenti, del travisamento dei fatti presi in considerazione dalla Corte di appello – nel qual caso il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi peraltro inammissibile, dal momento che l’errore del giudice di merito nell’assunzione acritica di un fatto va denunciato col mezzo della revocazione (in tema, ad es.: Cass. 4 marzo 2016, n. 4893; Cass. 14 novembre 2012, n. 19921) -, ma a una errata ricostruzione, in ricorso, delle vicende sostanziali e processuali rilevanti ex art. 366 c.p.c., n. 3.

Si deve ritenere che in una ipotesi siffatta il ricorso sia inammissibile: infatti una esposizione dei fatti che non presenti aderenza alla controversia definita dalla sentenza impugnata col ricorso per cassazione è equivalente a una esposizione inesistente; sicchè trova applicazione, in tal caso, la sanzione comminata dall’art. 366 c.p.c..

Va pure osservato che il motivo di impugnazione non coglie appieno la ratio decidendi della pronuncia. Fermo, infatti, che la statuizione di inammissibilità genera una vera e propria soccombenza, la doglianza sollevata in questa sede, e basata sul rilievo per cui il giudice di appello avrebbe dovuto decidere sulle spese in base al criterio della soccombenza virtuale, non poteva farsi valere censurando il capo delle predette spese (la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.), ma imponeva di impugnare il decisum della Corte di merito proprio sul punto dell’inammissibilità della domanda attrice.

2. – del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA