Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18582 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ESSEH DI BARZAGHI SERGIO & C. S.A.S., in persona del

Legale

rappresentante pro tempore, e B.S. elettivamente

domiciliati in Roma, via Ugo e Carolis n. 10, presso lo studio

dell’avv. Francucci Fulvio, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 10^, n. 130, depositata il 28

dicembre 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per i controricorrenti, l’avv. Fulvio Francucci;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale IANNELLI

Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per la

cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al primo

giudice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei confronti della societa’ intimata e di uno solo dei soci, ha accolto l’appello promosso da detta societa’ e dal socio avverso decisione di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso avverso avvisi di accertamenti irap, per le annualita’ 1998, 1999, 2000, e 2001, ilor ed iva, per l’annualita’ 1997;

– che l’intimata, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, resiste con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso dell’Agenzia per tardiva notificazione;

rilevato preliminarmente:

– che il ricorso per cassazione – consegnato per la notificazione il 12.02.2009 in relazione a sentenza depositata il 28.12.2008 – risulta tempestivamente promosso ex art. 327 c.p.c. (entro il termine di un anno e quarantasei giorni) e, percio’, ammissibile;

rilevato:

– che peraltro – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di societa’ di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la societa’ ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass ss.uu. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza:

– che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullita’ dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che si atterra’ alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di’ Milano; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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