Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18581 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18581 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
SUI ricorso 10313-2017 proposto da:
CALI T,RI SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
\ VOUR, presso la CORTI’. DI CASSAZIONI , rappresentato e
difeso dagli avvocati Al DO BURGIO, VI N( I’,NZO FARINA;

– ricorrente contro
AI ,I AN( ) SI IRASTI ANO, Attivamente domiciliato in ROMA, VI A
( ; A BRI I Il i 1 (;A MOZZI 1 , presso lo studio dell’avvocato CORRADO
LA ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORV, LA
)SA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1895/2016 della CORTI’, D’APPIThLO di
CATAN I ì\, depositata il 14/12/2016;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/()4/2()18 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORI CC I 110.

Ric. 2017 n. 10313 sez. M2 – ud. 18-04-2018
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata da Calleri Santo la sentenza n.
1895/2016 della Corte di Appello di Catania con ricorso
fondato su un motivo e resistito con controricorso della
parte intimata Aliano Sebastiano .

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale rigettava
l’appello innanzi ad essa proposto dall’odierno ricorrente
avverso la sentenza già pronunciata inter partes dal
Tribunale di Siracusa- Sezione Distaccata di Avola.
Quest’ultima aveva già rigetto la domanda del Calleri stesso
di riscatto ex artt. 7 L. n. 817/1971 ed 8 L. n. 590/1965 del
fondo di cui in atti.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, co. 1, 116 e
132, in relazione all’art. 2697 (c.c.), 8 e 31 L. 26.5.1965, n.
590 e 7 L. 14.8.1971, n. 817 in riferimento all’art. 360, n.ri
3 e 4 c.p.c. (nonché) per omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio.
Parte ricorrente lamenta, nella sostanza , l’erroneità del
mancato riconoscimento in proprio favore della qualifica di

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

coltivatore diretto del fondo confinante con quello oggetto
del retratto agrario.
La Corte distrettuale, secondo l’assunto del ricorrente,
avrebbe così deciso “sulla base della prova secondaria
offerta e cioè dei due certificati prodotti in atti”.

una censura di valore eminentemente meritale
accompagnata dall’allegazione di pretesa violazione di
norme varie di legge invocate in modo del tutto
strumentale.
Orbene la ‘valutazione della ricorrenza o meno della suddetta
qualifica è compito precipuo del Giudice del merito nella
fattispecie compiuto congruamente e sostenuto con logiche
argomentazioni non censurabili, come tali , in sede di
legittimità.
Va evidenziato che , in sede di giudizio di merito, è stata
ritenuta correttamente decisiva e determinante ( al fine di
escludere la suddetta qualifica) la documentale risultanza
che il Calleri era socio amministratore di una società.
Ben poteva darsi valenza a questa risultanza

giacché,

secondo il principio che questa Corte ha già avuto modo di
affermare per cui il Giudice, conformemente al principio
della c.d. “ragione più liquida” ben può decidere sulla base
della soluzione data alla questione assorbente della
controversia senza che sia necessario esaminare ogni altra e
4

1.1.- Le doglianze svolte col motivo, sostanziano , invero,

tutte le altre non più rilevanti questioni ( Cass. civ., Sez.
Terza. Sent. 16 maggio 2006, n. 11356).
In ogni caso l’ipotesi del lamentato preteso omesso esame
di un fatto non ricorre.
Tanto ai sensi di noto e Condiviso orientamento

Infatti “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di
per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora
il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” ( Cass.
civ., S.U., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3.-

Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si

determinano così come da dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte

5

giurisprudenziale.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del contro ricorrente delle spese del giudizio,
determinate in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.

2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
18 april.e 2018.

e

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del

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