Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18581 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo

studio dell’avv. Grande Corrado, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. 8^, n. 3, depositata il 29 febbraio 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia propone ricorso in unico motivo, corredato da rituale quesito, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto che la decisione di accoglimento di domanda di revocatoria fallimentare disponente la restituzione di somme di denaro al Fallimento – tendendo a restaurare l’integrita’ del patrimonio del Fallito mediante declaratoria d’inefficacia di atto dispositivo nei confronti dei creditori per rendere possibile l’esecuzione collettiva sul relativo oggetto – non comporta trasferimento di valori e, quindi, non e’ assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, nella misura del 3%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e 8, lett. b, dell’allegata Tariffa, Parte prima;

che la societa’ contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria;

osservato:

che si ritiene di dover dare continuita’ alla prevalente e piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4537/09, 21160/05), secondo cui, in tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, e’ soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza);

ritenuto:

che – pertanto ed essendo inammissibile ogni questione estranea al mezzo originariamente introdotto – il ricorso dell’Agenzia deve ritenersi manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 37 5 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societa’ contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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