Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18581 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 09/09/2011), n.18581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CONFORTI CESARE;

– ricorrente –

contro

G.P. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO BRINDISI

2, presso lo studio dell’avvocato NIGRO ARMINIO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati IZZO GIUSEPPE, ROTONDI LORENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1923/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Izzo Giuseppe difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1994, L. C., proprietario di un fondo con capannone industriale in Arona, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verbania P. e G.D., proprietari di fondi confinanti, per l’accertamento di una servitù di passaggio non identificata, quanto a ubicazione, tipologia e luogo di esercizio se non con richiamo ai vari contratti fra soggetti terzi, alcuni dei quali danti causa delle parti, risalenti al 1938, al 1956 e al 1957.

2. – La domanda fu rigettata con sentenza del 4 febbraio 2002, in base al rilievo della genericità del riferimento nei titoli alla servitù, ed alla relazione del c.t.u., giudicata condivisibile, dalla quale era emerso che il diritto prediale cui si riferivano i titoli contrattuali prodotti non coincideva con quello oggetto della domanda.

3. – Il C. propose avverso detta sentenza gravame che fu respinto dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 22 novembre 2004.

La Corte di merito, premesso che solo all’udienza di precisazione delle conclusioni la parte appellante aveva indicato, mediante elencazione dei relativi mappali identificativi, senza tuttavia precisare la estensione del locus servitiutis, i fondi sui quali avrebbe insistito la dedotta servitù, rilevò che le doglianze, che si perdevano nelle critiche all’operato del c.t.u., tendevano a trarre elementi probanti l’esistenza della strada indicata come locus servitutis, nella convinzione che solo a ciò potesse affidarsi l’accertamento della servitù, senza considerare che, come già rilevato nella ordinanza del Tribunale di Verbania di nomina del c.t.u. e di formulazione dei quesiti, i contratti prodotti non prevedevano alcuna costituzione di servitù, mentre l’unica scrittura che vi si avvicinasse, quella del 1940, prevedeva la creazione di una strada vicinale privata ex agris collatis, la cui identità rispetto a quella sulla quale il C. intendeva esercitare la servitù era stata esclusa dal c.t.u..

Nè la Corte di merito ritenne accoglibile l’istanza istruttoria volta all’ammissione di prova testimoniale sull’esercizio del passaggio in favore della proprietà C., ritenendo generici i capitoli dedotti.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso P. e G.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1058 e art. 1350 cod. civ., n. 4. La Corte di merito, muovendo dall’erronea prospettiva giuridica secondo la quale, ai fini della costituzione di servitù, sarebbe necessario un atto dal quale possa ricavarsi sia la volontà di costituire il diritto reale, sia tutti i suoi estremi identificativi, e ponendo in secondo piano l’elemento della comune intenzione delle parti, avrebbe disatteso le convergenti risultanze della copiosa documentazione versata in atti dall’attuale ricorrente, e cioè della scrittura privata 13 novembre 1940, degli atti notarili 12 luglio 1956 e 18 aprile 1957, e soprattutto dell’atto notarile del 15 settembre 1930, con il quale il dante causa dello stesso ricorrente aveva venduto una parte dei propri terreni ai danti causa degli odierni controricorrenti, ed in cui si dava atto che vi era “a ponente strada privata di proprietà ancora del venditore” (quella per cui è causa), e si conveniva tra le parti che “l’accesso al terreno qui venduto sarà praticato attraverso la strada dei quattro metri esistente sul lato di ponente”, cioè quella stessa il cui accesso era reclamato dall’appellante cui era stato indebitamente intercluso.

2.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

2.2. – Anzitutto, nessun errore giuridico è ravvisabile nella sentenza impugnata in ordine alle affermazioni, ivi contenute, sulla prova del diritto di servitù.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall’atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo in equivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (V. Cass., sentt. n. 9475 del 2011, n. 2658 del 2001).

2.3. – Nella specie, il giudice di secondo grado ha escluso la esistenza di un titolo contrattuale idoneo a costituire la invocata servitù di passaggio.

Il relativo apprezzamento è incensurabile nella presente sede di legittimità in quanto motivato in modo articolato ed immune da vizi logico-giuridici.

Invero, la Corte territoriale si è fatta carico della ricerca, tra gli atti di causa, di un contratto corrispondente alla costituzione di una servitù di passaggio, tanto che ne ha individuato uno, quello del 1940, che poteva essere accostato ad un atto costitutivo di un siffatto diritto, escludendone, però, la corrispondenza ad esso, sia perchè esso prevedeva, in realtà, la creazione di una strada vicinale privata ex agris collatis, e non già di una servitù di passo, sia perchè lo stesso appellante – attuale ricorrente – aveva convenuto sulla non identità tra la strada cui si fa riferimento nella predetta scrittura e quella sulla quale egli intendeva esercitare la servitù.

Per la verità, il C. aveva anche sostenuto che dalla citata scrittura si desumeva che “l’altro e diverso tratto di strada oggetto di causa anche allora esisteva ed anche all’epoca dava accesso ai contraenti della scrittura 13.11.1940” e agli eventuali acquirenti successivi, nel senso che consentiva di raggiungere quella strada “a metà presa” (cioè frutto di conferimento comune) che doveva nascere in forza di tale scrittura. Ma al riguardo la Corte di merito ha rimarcato come tale affermazione riproduca l’equivoco a base della prospettazione difensiva dell’appellante, secondo il quale la esistenza del diritto di servitù sarebbe stata provata sol che si fosse dimostrata la esistenza della strada.

Quanto agli altri contratti, essi non sono stati neanche presi in considerazione dal giudice di secondo grado, in quanto essi si limitavano a menzionare delle strade nella descrizione dei beni venduti, la cui esistenza appariva irrilevante perchè inidonea a costituire la prova di una volontà comune dei contraenti di dare luogo alla invocata servitù. In tale contesto, la mancata specifica considerazione del contratto del 1930, stigmatizzata nel ricorso, assume in realtà un solo significato, quello del convincimento della Corte di merito – insindacabile, per quanto si è detto, nella presente sede – in ordine alla irrilevanza dello stesso contratto ai fini che qui interessano. E ciò a prescindere dai rilievi, di merito, svolti nel controricorso.

3. – Le esposte considerazioni danno conto altresì della infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, osservandosi che l’attuale ricorrente aveva offerto alla Corte territoriale gli elementi documentali sufficienti all’accoglimento della domanda, il cui rigetto era stato determinato dalla obliterazione da parte del giudice di secondo grado della predetta documentazione (in particolare dell’atto notarile del 1930) pur puntualmente evidenziata nell’atto di appello, nella comparsa conclusionale, nella memoria di replica. Il richiamato atto di vendita del 1930 – si sostiene nel ricorso – individuava esattamente fondo dominante e fondo servente, definiva i confini, la larghezza della strada, ne conteneva una diretta, immediata e inequivoca definizione, mentre i successivi atti risultavano coerenti con la costituzione e disciplina della servitù come stabilita nell’atto del 1930. Si sono, invero, chiarite sub 2.3. le ragioni della irrilevanza,- nella presente sede, del mancato esplicito riferimento, nella sentenza impugnata, all’invocato contratto del 1930.

4. – Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte d’appello aveva respinto le istanze istruttorie avanzate dall’odierno ricorrente, consistenti nell’ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio, o supplemento di quella già esperita, o comunque richiamo a chiarimenti del c.t.u., con riferimento a quanto esposto negli atti di parte e dal consulente di parte, e nella prova testimoniale in ordine alla esistenza ed all’esercizio del diritto di passaggio a favore della odierna proprietà C. sul fondo G., e in particolare al sistematico passaggio degli operai che si recavano a lavorare presso la conceria di proprietà C..

La richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici era stata rigettata con la motivazione che, nell’unico punto di rilievo, l’elaborato del c.t.u. aveva fornito una risposta che la parte appellante non aveva saputo confutare. Tale soluzione -sostiene la difesa del ricorrente – rappresentava una ulteriore conseguenza dei vizi motivazionali già denunciati, ed in particolare della omessa considerazione della documentazione versata in atti. Quanto alla istanza di ammissione di prova testimoniale, essa era stata erroneamente respinta alla stregua della asserita genericità dei capitoli dedotti. Al contrario, i capitoli sarebbero stati assolutamente precisi, ammissibili e rilevanti, mirando a conseguire la prova del passaggio sull’unico tratto percorribile tra le proprietà C. e G., dell’esercizio di esso per il periodo della fondazione della conceria C. (anno 1950), attività esercitata dall’odierno ricorrente, sino al 1973-1974 e successivamente nel 1988, all’atto della riconversione dell’attività esercitata dal ricorrente ad altra commerciale, contrastando l’avversa eccezione di decorrenza dei termini prescrizionali.

5.1. – Anche tale censura è immeritevole di accoglimento nella sua duplice articolazione.

5.2. – Sotto il primo profilo, deve premettersi che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita. Pertanto, la decisione di ricorrere o meno ad essa – così come quella in ordine al richiesto supplemento di perizia -rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione.

Nella specie, la Corte di merito ha dato conto in modo esplicito delle ragioni che la avevano indotta a non accedere alla richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici, facendo riferimento alla circostanza, già evidenziata, che lo stesso C. aveva dovuto ammettere la non coincidenza tra la strada di cui alla scrittura del 1940 – l’unica, come si è visto, ritenuta dalla Corte di merito assimilabile, pur senza corrispondervi, ad un titolo costitutivo di un diritto di servitù – e quella sulla quale lo stesso intendeva esercitare il diritto: rendendo, così, ad avviso della Corte, vano l’approfondimento richiesto.

5.3. – Quanto all’altra istanza istruttoria di cui si lamenta il rigetto, anche in ordine ad esso il giudice di secondo grado ha motivato puntigliosamente la propria decisione, ritenendo i capitoli dedotti generici siccome non recanti alcuna specifica indicazione del tipo di percorso sul quale si sarebbero dovuti sentire i testi, nè del momento a partire dal quale sarebbe stato esercitato il passaggio, nè della esistenza ultraventennale della via utilizzata per il transito e delle sue caratteristiche passate: elementi in assenza dei quali la Corte di merito ha rilevato che non sarebbe stato possibile apprezzare l’ulteriore requisito dell’apparenza ex art. 1061 cod. civ..

A fronte di una motivazione così esaustiva, e corretta sul piano logico e giuridico, nessun sindacato della scelta istruttoria del giudice di merito è consentito a questa Corte.

6. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA