Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18580 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4135-2014 proposto da:

BMW – BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CERULLI IRELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUCA TREVISAN e GABRIELE CUONZO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO DE SANCTIS, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4146/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 21 dicembre 2012 con cui è stato rigettato il gravame proposto da BMW – Bayerische Motoren Werke AG avverso la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo resa in data 10 dicembre 2008. Con quest’ultima pronuncia erano state respinte le domande di BMW, la quale lamentava che il modello di autovettura della produttrice cinese Shuanghuan denominato (OMISSIS), importato e distribuito in Italia da (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita), comportava attività di concorrenza sleale ai propri danni, nonchè contraffazione delle registrazioni di due propri modelli (il modello (OMISSIS), che rivendicava la priorità di un modello tedesco concernente l’autovettura (OMISSIS)) e il modello comunitario (OMISSIS) (che rivendicava la priorità di un modello tedesco concernente l’autovettura (OMISSIS)). La medesima sentenza del Tribunale aveva poi accolto la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) e dichiarato la nullità della frazione italiana della registrazione internazionale (OMISSIS).

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi, resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Il primo (sulla nullità per carenza di novità della frazione italiana del modello internazionale (OMISSIS), in considerazione della predivulgazione, come effetto della pubblicazione su riviste di settore, di alcuni disegni di fantasia relativi al progetto di veicolo coperto dalla privativa): violazione e falsa applicazione di legge circa la definizione dell’oggetto del modello ornamentale e dei suoi requisiti di validità, nonchè di valutazione della sussistenza degli stessi; il secondo (sulla nullità per carenza di novità della frazione italiana del modello internazionale (OMISSIS) in considerazione della predivulgazione, come effetto della circolazione, riprodotta da una fotografia apparsa su rivista di settore, di un prototipo di veicolo coperto dal modello): violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l’onere della prova e i mezzi di assunzione della stessa, violazione delle norme sulla presunzione e violazione del giudicato; il terzo (sulla nullità del modello comunitario n. 23973 per carenza del requisito del carattere individuale): violazione e falsa applicazione delle norme procedurali sull’obbligo per il giudice di considerare i documenti in atti; il quarto (sulla ritenuta insussistenza della contraffazione): violazione e falsa applicazione di legge, nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia.

2. – Il Fallimento (OMISSIS), con il controricorso, ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con BMW, a seguito della notifica del ricorso per cassazione e ha prodotto copia della convenzione intercorsa tra le parti, approvata dal comitato dei creditori e, successivamente, dal giudice delegato. Ha spiegato che, in considerazione dell’accordo, le parti non hanno più interesse ad ottenere una regolamentazione giudiziale dei loro rapporti.

3. – La lettura del documento, da considerarsi ritualmente prodotto ex art. 372 c.p.c. (per tutte: Cass. 6 luglio 2005, n. 14250; Cass. 24 giugno 2005, n. 13565) conferma quanto dedotto dal controricorrente: e infatti le parti, nell’accordo concluso, hanno dichiarato di non avere più interesse ad ottenere una regolazione giudiziale dei loro rapporti, avendoli disciplinati mediante transazione, atto questo, che – secondo quanto viene in esso precisato – determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’interesse degli odierni contendenti alle statuizioni contenute nelle sentenze rese nel corso del presente procedimento.

Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere: statuizione cui consegue la caducazione della sentenza impugnata (Cass. 3 marzo 2006, n. 4714), dovendosi prendere atto che il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza stessa, che resta travolta ed è quindi inidonea a passare in giudicato (Cass. 3 marzo 2003, n. 3122).

4. – Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, tenuto conto che la pronuncia odierna si fonda su di un amichevole componimento della lite intercorsa.

PQM

 

LA CORTE

dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa e compensa le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA