Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18580 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18580 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 9946-2017 proposto da:
BOIAGO PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vieri Domenico Tolomei, Francesca Tolomei;
– ricorrente contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana 257, presso lo
studio dell’avvocato Andrea Ciannavei, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Paolo Bernardi, Vincenzo Mizzoni, Marina
Lotto;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO
STATO;

intimato

avverso la sentenza n. 520/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:

Boiago Pierluigi ha proposto due motivi di ricorso per la

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte
territoriale dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo, l’appello dal
medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva
rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione notificatagli
per diversi illeciti amministrativi previsti dal codice della navigazione
(la Corte territoriale rilevò che la sentenza di primo grado era stata
notificata il 4/11/2009 e che l’appello – irritualmente proposto con
ricorso depositato il 4/12/2009, anziché con citazione – era stato
notificato agli appellati solo il 30/12/2009, quando il termine di trenta
giorni per impugnare era già decorso);
– il Comune di Padova ha resistito con controricorso;
– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività
difensiva;
Considerato che:
– il primo motivo (col quale si solleva la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione agli
art. 24 e 25 Cost., con riferimento all’effetto della decadenza
dall’impugnazione conseguente alla presentazione dell’appello con

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depositata il 10/03/2016;

ricorso non seguito da tempestiva notificazione agli appellati) è
inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., in quanto
non tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale e del
principio della legale conoscenza delle norme da essa richiamato (cfr.
Corte cost., ord. n. 152 del 2000), che esclude il paventato vulnus
al diritto di difesa, essendo comunque il motivo non specifico sì da

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.

civ. per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la Corte
territoriale ritenuto la nullità dell’appello proposto dal Boiago con
ricorso nonostante che la nullità non sia prevista dalla legge) è
inammissibile, in quanto non considera

la ratio decidendi della

sentenza impugnata, la quale non ha ritenuto alcuna nullità
dell’appello, ma si è limitata a constatare la decadenza dal potere di
impugnazione per l’avvenuto decorso del termine perentorio di cui
all’art. 325 cod. proc. civ.;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00
(millequattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

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non superare la soglia dell’assoluta genericità;

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile, addì 18 aprile 2018.

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