Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18580 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico

197, presso lo studio degli avv.ti Mezzetti Mauro e Alberto Mezzetti,

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 20^, n. 60, depositata l’11 dicembre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione imposte di registro, ipotecarie, catastali ed irrogazione sanzioni, con il quale l’Agenzia aveva revocato i benefici previsti per l’acquisto della “prima casa”, in relazione all’acquisto, con atto (OMISSIS) registrato il successivo (OMISSIS), di un immobile ad uso abitativo sito nel Comune di (OMISSIS);

– che l’avviso si fondava sul mancato avveramento della condizione (di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, nota 2 bis della Tariffa, 1^ Parte, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), del trasferimento della residenza, entro diciotto mesi dalla data della stipulazione dell’atto, nel Comune dell’immobile;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, rilevando che il contribuente aveva fornito documentazione idonea a comprovare il trasferimento della propria residenza “di fatto”, nel Comune in rassegna entro il termine prescritte;

– che, in esito all’appello dell’Agenzia la decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, e sul presupposto che, ai sensi di legge, solo il trasferimento della residenza anagrafica garantiva la condizione per il godimento della conseguita agevolazione;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. a, nota 2 bis della Tariffa 1^ Parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e censurando la decisione impugnata per non aver ritenuto idonea a garantire il godimento dell’agevolazione il comprovato trasferimento della mera residenza di fatto;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso del contribuente e’ manifestamente infondato;

che, nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato, infatti, il principio secondo cui – in tema di imposta di registro e ai sensi del comma 2 bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell’acquirente (gia’ stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell’immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica puo’ essere riconosciuta alla realta’ fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico (cfr Cass. 4628/08, 1173/08, 22528/07, 18077/02, 8377/01);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condannarle contribuenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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