Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18580 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 678-2019 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO, 9,

presso lo studio dell’avvocato CUCCHIARELLI FRANCESCA, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUDICISSI IGNAZIO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA,

42, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRELLA LUCIANA;

– controricorrente –

avverso il decreto N. R.G.V. 551/2018 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte di appello di Bologna, con il decreto impugnato, indicato in epigrafe, ha mantenuto fermo il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna che, all’esito di una articolata istruttoria, aveva confermato l’affidamento del minore M.L. (n. 23/12/2008) al Servizio sociale del Comune di Bologna, con l’incarico di mantenerne la collocazione presso il padre M.M. e la di lui nuova famiglia, ed aveva altresì previsto la predisposizione di incontri protetti con la madre V.G..

Il procedimento era iniziato su ricorso del PM del 12/12/2016 ed era stato preceduto da un altro procedimento ex art. 333 c.c. conclusosi nel 2014 con la statuizione definitiva dell’affidamento del minore M.L. al Servizio sociale di Bologna con collocazione presso la madre, salvo valutare nel tempo l’idoneità di tale disposizione.

Nel corso del procedimento ex art. 333 c.c. iniziato nel 2016, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio, confermando l’affidamento del minore M.L. al Servizio sociale cittadino, aveva disposto la sua collocazione in struttura, in ragione dell’inadeguatezza di entrambi i genitori emersa all’esito della C.T.U. svolta nel precedente procedimento.

Dopo aver sperimentato un periodo di vacanza del minore con il padre, il T.M. aveva, poi, emesso decreto definitivo (n. 1938 del 17-22/05/2018), con il quale aveva disposto nuovamente l’affidamento del bambino al Servizio sociale, con collocamento presso il padre M.M. e la famiglia di lui, prevedendo altresì la M. predisposizione di incontri con la madre V.G. solo se desiderati dal minore e con modalità e tempi conformi al suo benessere, suscettibili di essere interrotti ove fossero divenuti per lo stesso pregiudizievoli. In tale sede, il Tribunale aveva prescritto alla madre l’osservanza delle indicazioni degli operatori socio-sanitari, con particolare riferimento alle modalità di frequentazione del minore, nonchè l’inizio di un percorso di supporto individuale alla genitorialità, eventualmente di natura terapeutica.

V. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte territoriale articolato in due motivi, corredati da memoria. M.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 333 c.c. e, in subordine, la motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, nella parte in cui ha confermato il decreto emesso dal T.M., non abbia indicato specificamente le condotte materne ritenute pregiudizievoli per il minore e tali da indurre la riduzione della sua responsabilità genitoriale.

A parere della ricorrente il richiamo operato dalla Corte territoriale alle relazioni dei Servizi sociali, susseguitesi tra il 2016 ed il 2017 sarebbe generico e per relationem, risultando così privo della precisa individuazione delle condotte pregiudizievoli; soggiunge quindi che, comunque, il disagio nei rapporti madre/figlio, evidenziato da dette relazioni, così come l’insofferenza del minore a relazionarsi con la madre costituirebbero dinamiche relazionali diffuse nei rapporti familiari segnati dalla crisi di coppia, ma che – a suo dire-avrebbero potuto giustificare una riconfigurazione del diritto di affidamento e collocamento del minore, ma non una gravosa riduzione della responsabilità genitoriale a carico della madre. 1.2. Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni che, all’esito di una articolata istruttoria, scandita da numerosi provvedimenti, aveva mantenuto fermo l’affidamento del minore M.L. al Servizio sociale del Comune di Bologna con collocazione presso il padre e la di lui nuova famiglia, prevedendo altresì la predisposizione di incontri con la madre solo se desiderati dal minore e con modalità e tempi conformi al suo benessere, suscettibili di essere interrotti ove fossero divenuti per lo stesso pregiudizievoli. In tale sede, il Tribunale aveva prescritto alla madre l’osservanza delle indicazioni degli operatori socio-sanitari, con particolare riferimento alle modalità di frequentazione del minore, nonchè di sottoporsi ad un percorso di supporto individuale alla genitorialità, eventualmente di natura terapeutica e di osservare la regolamentazione degli incontri con il figlio, come programmata dagli operatori affidatari, quali condizioni imprescindibili per evitare l’emanazione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.

1.3. Orbene, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte di appello ha dato conto delle condotte pregiudizievoli della madre mediante il richiamo sia alla istruttoria compiuta dal Tribunale per i minorenni ed ai provvedimenti assunti nel corso della stessa, che alle relazioni dei Servizi sociali, aggiornate fino al 10/10/2018, atti il cui contenuto era ben noto alla ricorrente, come si evince dal motivo di doglianza, di guisa che il giudice del gravame richiamandoli, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alla parte, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio: ne consegue che la genericità e l’apparenza della motivazione costituiscono mera petizione di principio (Cfr. in tema, Cass. n. 32127 del 12/12/2018; Cass. n. 30560 del 20/12/2017; Cass. 14786 del 19/7/2016).

1.4. A ciò va aggiunto, che la Corte di appello non si è limitata ad un rinvio per relationem, ma ha indicato i fatti maggiormente significativi, quanto a pregiudizialità, che hanno segnato il rapporto madre/figlio, e cioè: la denuncia sporta dalla V. nei confronti di M.M. per il reato di molestie sessuali, che ha riguardato il minore – ed alla cui conclusione per archiviazione si è pervenuti solo dopo l’incidente probatorio del 13/2/2017, che ha visto l’assunzione come teste proprio del minore M.L. -; la conclamata difficoltà degli incontri protetti madre/figlio dovuta alla condotta oppositiva della V. alla quale lo stesso Luca aveva avuto modo di manifestare le sue preoccupazioni (fol. 5 del decreto); il mancato riscontro circa l’assolvimento da parte della madre dell’indicazione a “sottoporsi ad un percorso di supporto individuale alla genitorialità se necessario a valenza terapeutica”. Ha altresì rimarcato, di contro, che sia il padre e la compagna che il figlio stavano invece seguendo dei percorsi di sostegno regolarmente e con buoni risultati, oltre che il positivo rapporto tra padre e figlio.

Queste puntuali e significative circostanze di fatto – che danno conto di un rapporto madre/figlio gravemente deteriorato e di una indisponibilità materna a collaborare al percorso di recupero, ancora non superata, – sono state in parte ignorate nel motivo di ricorso e, in parte, non contestate, ma sminuite nella loro portata (laddove genericamente si parla di non meglio precisate “dinamiche relazionali diffuse”), di guisa che appare evidente l’infondatezza del motivo e si evince anche che la ricorrente non ha colto la complessa ratio decidendi e non si è confrontata con il reale contenuto del decisum nel proporre la sua impugnazione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) censurando la decisione della Corte di appello di non procedere a CTU per vagliare la capacità genitoriale delle parti, al fine di individuare il genitore più idoneo al collocamento del minore.

2.2. Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, tale dovendosi qualificare la richiesta di espletamento della CTU (in tema, Cass. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 14802 del 14/06/2017), che, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 3717 del 08/02/2019; Cass. n. 6155 del 13/03/2009) che nello specifico ha motivato sulle ragioni per cui non ha ravvisato la necessità di procedervi, richiamando l’ampia istruttoria svolta ed analizzando i comportamenti, peraltro non smentiti, delle parti.

3. In conclusione il ricorso va rigettato perchè il primo motivo è infondato ed il secondo inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

La controversia risulta esente.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre ad Euro 100,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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