Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18580 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6105/2015 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura

Mantegazza n. 24, presso lo studio del Dottor Marco Giardin, e

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ursini, e Paolo

Ursini, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, 2, presso lo studio

dell’avvocato Roberto Ciotola, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandra Baldi, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

Agenzia Regionale per la casa e l’abitare (A.R.C.A.) – Puglia

Centrale ente subentrato per trasformazione nei rapporti attivi e

passivi dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

Bari, in persona del commissario straordinario, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea

D’Agosto, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2060/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari rigettava l’impugnazione proposta da N.V. avverso la sentenza n. 2566 del 2012 con cui il locale tribunale aveva respinto a domanda dal primo proposta – all’esito di riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al T.a.r. Puglia di Bari e definito con declinatoria di giurisdizione ed affermazione di quella del giudice ordinario nell’apprezzata natura totale della retrocessione – avverso il Comune di Bari ed il locale I.A.C.P., chiamato in garanzia, di retrocessione di un terreno.

Segnatamente il tribunale, ritenendone la natura parziale, aveva -rigettato la domanda proposta dall’attore di retrocessione del terreno sito in (OMISSIS) e censito al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), ricompreso tra le aree del piano di zona “Carbonara” C/2 espropriate dal Comune con Decreto 16 ottobre 1990, n. 157, rimasto incolto ed in stato di abbandono, nonchè di determinazione dell’indennità dovuta e di condanna dell’ente territoriale al risarcimento del danno.

2. La Corte di merito confermava la natura parziale L. n. 2359 del 1865, ex artt. 60 e 61, della retrocessione e in difetto della dichiarazione di inservibilità del bene per l’esecuzione dell’opera pubblica da parte dell’amministrazione, atto di natura discrezionale, impossibilità dell’autorità giudiziaria di accertarla, rigettava la domanda.

3. N.V. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza sono quattro motivi cui resistono con rispettivo controricorso il Comune di Bari e l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (A.R.C.A. Puglia Centrale, subentrata per trasformazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dello IACP L.R. Puglia n. 56 del 2014, ex art. 6), con cui contestano l’ammissibilità dell’avverso ricorso la seconda, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, nella manifesta (logicità e contraddittorietà delle statuizioni addotte dalla Corte di merito a giustificazione del diniego di retrocessione che non avevano consentito di individuare il comando giudiziale ed il procedimento logico seguito, con conseguente lesione della regola del giusto processo (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La nullità sarebbe stata deducibile a pena, altrimenti, nella sua riformulata dizione, di incostituzionalità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che aveva escluso la censurabilità, per contraddittorietà, della motivazione.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la questione sul giudicato interno formatosi sul difetto di giurisdizione dichiarato dal T.a.r. Puglia, e non impugnato, non avrebbe precluso al giudice dinanzi al quale il processo era stato riassunto, trattandosi di questione di merito, di qualificare come parziale la retrocessione reclamata dal privato e quindi di interesse legittimo la posizione da questi vantata.

All’affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere la controversia si sarebbe invece correlata nel giudizio traslato, nell’affermata dal giudice a quo, natura totale della retrocessione, l’esistenza di un diritto soggettivo del privato espropriato a riottenere il bene.

Il ricorrente aveva sollecitato il rilascio della dichiarazione di inservibilità all’amministrazione ed aveva impugnato il diniego significatogli dal Comune di Bari avanti al T.a.r. Puglia che aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione e nell’intervenuto rigetto della domanda da parte del giudice ordinario ne sarebbe stata preclusa la riproposizione, con diniego di giustizia.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

1.1. Con la proposta critica si censura incongruamente, senza attingerne la ratio decidendi, la decisione impugnata nella parte in cui si fa valere l’esistenza di un contrasto logico inconciliabile della motivazione, integrativo di una nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, là dove la Corte di merito da una parte aveva ritenuto la formazione di un giudicato sulla giurisdizione ordinaria dichiarata dal T.a.r. Puglia, per poi affermare che tale giudicato non avrebbe precluso l’esame del merito e la diversa ricostruzione del rapporto.

Secondo prospettazione difensiva, il giudicato sulla giurisdizione dell’a.g.o. a conoscere della controversia avrebbe dovuto correlarsi alla statuizione sulla retrocessione totale e la conseguente titolarità del diritto soggettivo del proprietario al bene espropriato e non avrebbe invece dato occasione alla Corte territoriale di affermare la natura parziale della retrocessione, con il conseguente riconoscimento in capo al privato di un mero interesse legittimo.

L’assunto, incapace di cogliere e ragioni della decisione, si rivela altresì manifestamente infondato per insussistenza della nullità da contrasto inconciliabile di affermazioni contenute nella motivazione impugnata tale da non consentirne la ricostruzione dell’iter logico.

La Corte di merito è infatti pienamente intervenuta in risposta al rilievo di parte per il quale, il giudice di primo grado non avrebbe debitamente considerate che il giudicato interno, che si era formato sulla giurisdizione ordinaria, aveva quale suo presupposto quello della qualificazione della retrocessione come “totale”, evidenza che, ove non condivisa, avrebbe imposto al giudice al quale era stato traslato il giudizio di sollevare, d’ufficio, il conflitto di giurisdizione.

I giudici di appello hanno per vero dato conto degli argomenti che sorreggono la decisione adottata, precisando che il giudicato interno è destinato ad involgere la sola giurisdizione, denegata dal giudice amministrativo in favore di quello ordinario, e non la questione di merito il cui esame, anche per una diversa qualificazione della dedotta fattispecie, non può dirsi precluso all’autorità giudiziaria comunque investita della controversia.

1.3. La critica diviene pertanto una ragione di diretta ed inammissibile censura dell’assetto di merito dato alla controversia dal giudice.

1.4. L’inammissibilità dei contenuti della censura in quanto non capaci di confrontarsi con la motivazione impugnata per il giudizio in concreto ivi formulato sul ricorso con invasione della scelta di merito compiuta – decisione a cui resta estranea una chiusura, in astratto, all’ingresso all’interno del sistema definito dall’art. 360, comma 1, n. 5, riformulato, e dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ad una nullità processuale da omessa motivazione ove questa risulti incomprensibile ed incapace di dare conto delle ragioni della decisione – esclude, comunque, ogni rilievo al dubbio di illegittimità costituzionale agitato.

1.5. Vero è pure che La questione oggetto della denunciata nullità è manifestamente infondata.

Là dove si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario in seguito a declinatoria del giudice amministrativo a conoscere della domanda proposta da un privato nei confronti dell’amministrazione in difetto di eccezione di parte o rilievo d’ufficio, nella ormai costante interpretazione data dalla giurisprudenza di l dell’art. 37 c.p.c. – modellata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, segnata dall’assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dall’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale (Cass. SU 09/10/2008 n. 24883), l’efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicchè esso non impedisce al giudice ordinario, che ne sia investito in seguito a riassunzione, di qualificare diversamente il rapporto (vd. Cass. n. 8622 del 30/05/2012) e di sottoporlo alla relativa disciplina.

In materia di retrocessione di un bene espropriato, il giudice ordinario in quanto investito del merito in seguito a riassunzione del giudizio su declinatoria della giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa, ferma la giurisdizione ordinaria affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa un mero interesse legittimo del privato, la cui domanda potrà rigettare nel negativo scrutinio del presupposto integrativo ovverosia della dichiarazione di inservibilità (L. n. 2359 del 1865, artt. 60 e 61, poi D.P.R. n. 327 del 2001, art. 47).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dovuta ad omesso esame e mancata pronuncia sul secondo motivo di appello (art. 160 c.p.c., n. 4).

Il ricorrente in appello aveva infatti dedotto che non sarebbe stato consentito al giudice di primo grado affermare che la fattispecie concretasse una ipotesi di retrocessione parziale e tanto perchè il giudice amministrativo vi aveva, invece, ravvisato una retrocessione totale, fondativa della giurisdizione ordinaria; ove il tribunale non ne avesse condiviso le determinazioni avrebbe dovuto richiede d’ufficio il regolamento di giurisdizione L. n. 69 del 2009, ex art. 59.

La sentenza di appello sarebbe stata inficiata da error in iudicando e in procedendo avendo il giudice dell’impugnazione omesso di pronunciare sulla questione pur tempestivamente dedotta.

Il motivo è inammissibile là dove il ricorrente, denunciando un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 112 c.p.c., fa in realtà valere l’error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

Con il dedurre che la Corte territoriale ha contravvenuto all’obbligo di esaminare tutte le domande non provvedendo ad accogliere o respingere la prospetta questione oggetto del secondo motivo di appello, il ricorrente finisce per censurare, in realtà, la soluzione di merito adottata dai giudici di merito.

Una lettura del ricorso sul punto (pp. 12 e 13 ricorso) evidenzia altresì l’insussistenza di uno specifico motivo di appello sulla giurisdizione diretto a contestarne la devoluzione al giudice ordinario secondo contenuti che, da soli, avrebbero potuto, a monte, definire una omessa pronuncia.

La questione della giurisdizione, piuttosto, emerge dal ricorso a sostegno di una diversa questione, successiva nell’ordine di trattazione alla giurisdizione, che è quella della qualificazione della posizione azionata.

Deduce l’odierno ricorrente, già appellante: poichè la giurisdizione è quella ordinaria, secondo declinatoria del T.a.r. rimettente, il giudice dinanzi al quale è stato riassunto il processo è vincolato a ritenere in capo all’attore l’esistenza di diritto soggettivo e nel fatto dedotto una ipotesi di retrocessione totale.

L’indicata impostazione soffre di una divisata premessa: il giudice dinanzi al quale è stato traslato il giudizio, ritenuto il giudicato Implicito sulla giurisdizione, si è poi espresso sul merito della controversia separando nettamente i due ambiti e la critica proposta, che la giurisdizione ordinaria vuole tenere ferma, sortisce l’effetto di porre in modo inammissibile in contestazione quello che ormai è il giudizio di merito verso cui impropriamente tracima.

I giudici di appello attraverso una corretta lettura della critica proposta hanno ritenuto infondata la censura sulla impossibilità del giudice ordinario, ferma la questione pregiudiziale, di dare al merito della vicenda una soluzione che non fosse ancorata all’esistenza nella fattispecie in esame di una retrocessione totale e quindi di un diritto soggettivo in capo al privato.

Nel resto, vale il principio per il quale il giudice di merito non è tenuto a vagliare singolarmente le censure proposte dalla parte per non incorrere in una nullità da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ben potendo, invece, individuata e spiegata con motivazione che non si lasci censurare nel giudizio di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, la comune ragione che sostiene le prime, valutare unitariamente la pluralità di critiche secondo un apprezzamento destinato a dispiegarsi sul piano del merito della controversia.

A contrariis, la censura con cui nel giudizio di cassazione nel denunciarsi una omessa pronuncia su di un motivo di appello si contesti la formula argomentativa di sintesi con cui il giudice dell’impugnazione abbia dato conto di una comune valutazione dei motivi di appello e delle questioni prospettate è inammissibile perchè, in realtà, espressiva di una censura di merito.

Nel limite della cd. statuizione implicita di rigetto, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione connessa a una prospettata tesi difensiva o di un’eccezione di nullità ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio, quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione (Cass. 21/07/2006 n. 16788; Cass. 08/03/2007 n. 5351; Cass. 06/12/2017 n. 29191).

Il motivo è comunque infondato.

La Corte territoriale ha dato atto della formazione del giudicato sulla giurisdizione ordinaria e, distinto il piano della giurisdizione da quello di merito, rispetto al quale il giudice è investito dei relativi poteri, ha correttamente escluso che il giudicato sulla giurisdizione vincolasse il giudice del merito quanto ai poteri suoi propri di qualificazione ed accertamento della fattispecie.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione della L. n. 167 del 1962, art. 9 e delle disposizioni (D.L. n. 115 del 1974, art. 1, conv. in L. n. 274 del 1974 e L. n. 457 del 1978, art. 51) in tema di proroga del termine di validità dei Piani di Zona.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che ai fini della attuazione del P.E.E.P. sia sufficiente la realizzazione di uno o più degli interventi previsti, dovendosi quindi escludere una retrocessione totale quando il piano risulti solo in parte realizzato.

Il giudice di appello non avevano considerato che la scadenza del termine previsto per la validità del Piano di Zona impone che l’indagine venga effettuata in relazione alla omessa utilizzazione delle aree espropriate per un particolare intervento e la retrocessione totale là dove tutte le aree non siano state utilizzate a nulla rilevando l’esecuzione di opere realizzate su aree diverse.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

La critica è inammissibile là dove non si fa carico, nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui si fonda e la sentenza gravata (Cass. SU n. 34469 del 27/12/2019).

Il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, là dove esso si risolve in una contestazione della soluzione adottata dalla Corte di merito in forza dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità senza addurre argomenti capaci di sostenere un mutamento di indirizzo.

Ai fini della distinzione tra retrocessione parziale o totale la valutazione dell’effettiva esecuzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all’intero complesso dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non ai fondi di proprietà del privato con la conseguenza che, quando l’opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all’accertamento dell’inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione (Cass. SU n. 23823 del 11/11/2009; sulla necessità che la mancata esecuzione dell’opera pubblica debba essere verificata tenendo conto della definizione formale dell’opera contenuta nella dichiarazione di pubblica utilità: Cass. n. 10461 del 14/05/2014).

Come ancora chiarito da questa Corte di Cassazione, l’incompleta ralizzazione dell’opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l’ultimazione dell’opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria finchè non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 61 (Cass. SU 16/05/2014 n. 10824).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 61 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 47, nella superfluità della formale dichiarazione di inservibilità dell’area non utilizzata e tanto in ragione del difetto di interesse manifestato dall’ente assegnatario e la disponibilità alla restituzione con le note del 12.12.2006 e del 19.10.2007.

Il ricorrente aveva richiamato davanti ai giudici di merito la giurisprudenza di legittimità sulla equipollenza e sufficienza del riconoscimento della inservibilità del bene da parte dell’ente assegnatario dei lotti.

Il motivo è inammissibile perchè non dà conto di avere debitamente portato alla cognizione dei giudici di merito una dichiarazione di volontà dell’amministrazione di inservibilità del bene ablato.

La motivazione richiama invero sul punto la nota del 22.10.2007 n. 282560 con cui il Comune di Bari attesta “il permanere dell’interesse all’assegnazione dei lotti”, nn. 9 e 12 del Piano di zona Carbonara C/2, rilevando nel contempo che ” N.V., dal canto suo, nulla ha fatto per sollecitare una dichiarazione formale di inservibilità del suolo” (p. 4 sentenza).

Senza confrontarsi con l’indicato passaggio il ricorrente fa valere i contenuti di diversi documenti di cui non allega però la tempestiva produzione e deduzione nel giudizio di merito.

Il motivo manca come tale di autosufficienza non allegando di aver sottoposto alla cognizione dei giudici di merito quella produzione documentale e per essa il tema della dichiarazione di inservibilità dei lotti non utilizzati.

5. In via conclusiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite che liquida, per ciascuno, in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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