Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1858 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9783/2005 proposto da:
COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio
dell’avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
PANDROL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALENZA DINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI
TEODORO Franco, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4/2004 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 09/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di
ricorso, assorbiti gli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha ritenuto con sentenza 9 marzo 2004 non assimilabili ai rifiuti urbani à fini TARSU 1997 i rottami ferrosi derivati dalla produzione di componenti in ferro per le Ferrovie da parte della Società Pandrol Italia s.p.a., in quanto il Comune di Teramo non aveva mai istituito un servizio pubblico relativo al ritrito di siffatti rifiuti speciali.
Il Comune di Teramo chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due articolati motivi. La Società Pandrol Italia s.p.a., resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente censura col primo motivo la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo i giudici d’appello pronunciato in ordine all’eccepito difetto di assistenza tecnica da parte della società ricorrente, assistita nel giudizio di primo grado dal Rag. B.S., che non aveva dimostrato di essere iscritto all’Albo professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12; mentre al contrario, gli stessi giudici avevano affermato, in extrapetizione, che il conferimento dei rifiuti speciali di cui è causa non poteva avvenire a causa della mancata istituzione del servizio pubblico, circostanza mai prospettata nè sollevata nel precedente grado di giudizio,anche perchè non esiste un obbligo di istituzione del servizio di raccolta per i rifiuti industriali assimilati,restando lo smaltimento dei “non assimilati” a carico del produttore.
Col secondo motivo si rileva sotto un primo profilo la sussistenza della privativa comunale, in ordine ai rifiuti industriali non pericolosi quali la “limatura, scaglie, particelle e polveri di metalli ferrosi, trucioli di ferro e di acciaio” che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, suscettibili quindi di assimilazione, giusta deliberazione adottata dal Comune di Teramo il 22 maggio 1998, vigendo in precedenza l’assimilazione ex lege (L. n. 146 del 1994, art. 39). Pertanto i rifiuti ferrosi di cui è causa dovevano ritenersi sottoposti, in quanto assimilati o assimilabili, al regime di privativa comunale in materia di rifiuti, anche in caso di smaltimento in proprio. Sotto un secondo profilo si censura la illogicità della motivazione di non assimilabilità ai rifiuti urbani di “scarti di lavorazione”.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Per quanto attiene la doglianza relativa alla mancata dimostrazione, da parte del difensore della società contribuente, della sua iscrizione all’Albo Professionale, il D.L. n. 437 del 1996, art. 12, conv. nella L. n. 556 del 1996, ha consentito ai soggetti che appartengono alle categorie cui può essere affidata la difesa tecnica à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, n. 2, di attestare nel ricorso il possesso dei requisiti richiesti(nella specie diploma di ragioneria senza necessità di ulteriore documentazione probatoria.
Quanto al tema della mancata istituzione del servizio di raccolta di rifiuti speciali, che i giudici d’appello avrebbero introdotto ex novo nel giudizio, è stato lo Stesso Comune ad affermare (v. sent.
imp. pg. 2) che esisteva un servizio di raccolta anche per tali rifiuti, che dovevano essere ad esso conferiti.
E’ altresì infondato il secondo motivo, perchè à sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, applicabile “ratione temporis” (riferendosi la tassa richiesta al 1997), nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere à sensi del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2, quelli derivanti, fra l’altro da “lavorazioni industriali”. Su tale disciplina non ha inciso infatti la L. n. 146 del 1994, art. 39, che non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali,tossici e nocivi) a quelli urbani, ma si è limitato a non imporre una delibera di assimilazione fra i rifiuti urbani e gli altri rifiuti non pericolosi,fermo restando che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale anche se ivi di producono – come afferma il Comune – residui in parte non pericolosi, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa (Cass. 17601/2009; 18087/2004, 12749/2002). Infatti, secondo tale recente orientamento, vale la considerazione che l’abrogato art. 60 non conteneva alcun riferimento ai rifiuti industriali, ma soltanto a quelli “artigianali, commerciali e di servizi”, per cui la sua sostituzione ad opera della L. n. 146 del 1994, non appare significativa al fine di risolvere la problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti industriali mentre il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie locali, esclude esplicitamente (lett. f) la tassabilità delle superfici di lavorazione industriale”.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia comportano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010