Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1858 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorsi nn. 1796-1798-1799-2385-2388-2390-2391-2958-2959-2960-

2961 – 3407 – 3410 – 3414 – 3418 tutti del 2010 proposti da:

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato MAINETTI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPIRITO FELICE MARIA, per procura in calce ai ricorsi;

– ricorrente –

contro

L.G. (r.g. n. 1798/2010), L.E. (r.g. n.

2388/2010), D.R.M. (r.g. n. 2391/2010), D.T.

V. (r.g. n. 2958/2010), C.G. (r.g. n.

2961/2010), M.S. (r.g. n. 3407/2010), M.

B. (r.g. n. 3410/2010), L.F. (r.g. n. 3414/2010),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio

dell’avvocato DE BENEDICTIS MARIA PIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE SANTIS GIORGIO, per procura a margine dei rispettivi

controricorsi;

– controricorrenti –

contro

P.V. (r.g. n. 2385/2010), Z.R. (r.g. n.

2390/2010), B.E. (r.g. n. 2959/2010), R.L. (r.g.

n. 2960/2010), C.B. (r.g. n. 3418/2010),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBA 12/A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRINI CARLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI FOLCO LOREDANA. per procura a margine dei rispettivi

controricorsi;

– controricorrenti –

contro

S.P. (r.g. n. 1796/2010), I.N. (r.g. n.

1799/2010);

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti

nn.: 1474/2008-2865/2007 – 2858/2007 – 3632/2008 – 3630/2008 –

39/2006 – 41/2006 – 2098/2007 – 704/2007 – 998/2007 – 1462/2009 –

1154/2009 – 1155/2009 – 3485/2008 1469/2008 del Tribunale di

PROSINONE;

uditi gli avvocati Felice Maria SPIRITO, Loredana DI FOLCO;

udita a relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;

tette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Maurizio VELARDI, che ha concluso per la giurisdizione del giudice

amministrativo, con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Taluni ex dipendenti della Provincia di Frosinone, facenti parte del personale non di ruolo, il cui rapporto era cessato in periodo anteriore al 30 giugno 1998, con trasferimento degli interessati nei ruoli di altre amministrazioni, hanno ottenuto contro la Provincia decreti ingiuntivi per somme loro dovute, in relazione al predetto rapporto non di ruolo, a titolo di trattamento di liquidazione previsto dal Decreto provvisorio del Capo dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, poi esteso al personale degli enti locali con il D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61.

La Provincia di Frosinone si è opposta ai decreti ed ha proposto con separati ricorsi regolamento di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

I dipendenti indicati in epigrafe, tranne S.P. e I. N., resistono con distinti controricorsi.

La controversia, è sorta in conseguenza della delibera con la quale, nel 2002, la Provincia di Frosinone ha liquidato questo trattamento a tutti coloro il cui rapporto, trasformatosi in rapporto di ruolo, era proseguito con la stessa, mentre non lo ha riconosciuto a coloro che, come gli attuali contro ricorrenti, erano transitati ad altre amministrazioni.

Il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione giudice amministrativo. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi propongono alla Corte, in relazione a controversie del tutto simili, la stessa questione di diritto.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31 ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre 2006, n. 21032).

Dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 cod. proc. civ. e art. 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile infatti un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass. 17 giugno 2008, n. 16405).

1 suddetti principi possono essere applicati, per la fondamentale somiglianze delle due situazioni, al caso, ricorrente nella specie, di più regolamenti di giurisdizione che richiedano la soluzione della medesima questione di diritto e siano stati proposti in relazione a controversie i cui contenuti sono pressocchè totalmente sovrapponigli.

La Corte ritiene pertanto opportuno riunire i ricorsi, decidendoli con unica ordinanza.

Vanno esaminale in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, sollevate da alcuni dei controricorrenti.

Nessuna di tali eccezioni è fondata.

L’inammissibilità deriverebbe anzitutto dalla prospettazione parziale ed incompleta della questione controversia.

Premesso che l’eccezione così sollevata può esser valutata sotto il profilo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, necessario, a pena di inammissibilità, anche nel ricorso per regolamento di giurisdizione, per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione (il giurisdizione che essa è chiamata a decidere (v. per tutte, Cass. Sez. un, 20 ottobre 2000, n. 1129; Sez. un. 24 aprile 2002, n. 6040; 18 dicembre 2009, n. 26644) va richiamato il principio secondo cui nel ricorso per regolamento di giurisdizione il requisito in esame è soddisfatto quando l’atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l’oggetto ed il titolo della domanda, e inoltre specificando il procedimento cui si riferisce l’istanza e la fase in cui si trovi, mentre non rileva l’omessa menzione di assunti difensivi e di momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione medesima (Cass. Sez. un. 9 giugno 2004, n. 10980).

Poichè è indiscutibile che il ricorso della Provincia sia conforme ai requisiti appena indicati, l’eccezione dei controricorrenti è infondata perchè invoca l’inammissibilità quale sanzione per scelte difensive, che vanno invece giudicate eventualmente sul diverso piano della fondatezza.

Quanto all’inammissibilità del ricorso per inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, deve osservarsi che la giurisprudenza di queste Sezioni unite esclude che la suddetta disposizione si applichi al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. un. 22059/2007;

5924/2008; 7442/2008). Peraltro la parte ricorrente, chiedendo, nel quesito, di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla natura retributiva dell’indennità ed al periodo, anteriore al 30 giugno 1998, al quale attiene la controversia, ha colto pienamente i termini della questione consentendo alla Corte di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata e quindi, pur non essendovi tenuta, ha osservato le disposizioni del cit. art. 366 bis c.p.c. (v. in proposito, fra le molte, Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008, n. 26020). Ciò premesso, sulla questione di giurisdizione deve osservarsi quanto segue.

D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 11, Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato nell’art. 9, comma 1, per quanto interessa, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un’indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi” e, nel quarto ed ultimo comma del citato articolo, limita tale diritto, stabilendo che “L’indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo”.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61 (Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali) ora abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, estende con l’art. 7 al personale non di ruolo degli enti locali il trattamento previsto per il personale statale, disponendo in proposito, per ciò che interessa, che “Il trattamento previsto per il personale non di ruolo dal D.Lgs. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 è concesso per le cessazioni dal servizio che si sono verificate a decorrere dal 1^ maggio 1947 e quello previsto dall’art. 21 del decreto stesso, è concesso per le cessazioni dal servizio che si verificheranno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’art. 21, così richiamato, si riferisce ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni dall’impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e dispone che l’indennità è commisurata, in tal caso, “alla retribuzione ed alla indennità di caro vita”.

Con la sentenza 9 luglio 1986 n. 208, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma del cit.

del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, nella parte in cui dispone che l’indennità prevista nel primo comma per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

La Provincia di Frosinone con Delib. 12 dicembre 2002, n. 470, ha liquidato il suddetto trattamento a tutti coloro il cui rapporto inizialmente non di ruolo era proseguito con la stessa Provincia trasformandosi in rapporto di ruolo, ma non agli ex dipendenti che, come gli attuali controricorrenti, erano transitati ad altre amministrazioni. Da ciò le controversie in relazione alle quali è stato chiesto a questa Corte di regolare la giurisdizione.

La Corte ritiene che di esse debba conoscere il giudice amministrativo, e che contrariamente a quanto sostenuto dalle parti contro ricorrenti, non vi siano nei casi ora in esame particolarità tali da condurre a soluzione diversa da quella già adottata da questa Corte in numerose controversie analoghe (v. per tutte Cass. Sez. un. 18050/2010).

Queste Sezioni unite hanno da tempo chiarito che qual si voglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. (Cass. Sez. Un, 20 novembre 2003, n. 17633 che, enunciando tale principio – in una fattispecie in cui venivano in discussione i limiti esterni della giurisdizione del giudice dell’ottemperanza il quale aveva emesso una statuizione di natura cognitoria integrativa del giudicato amministrativo – hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia relativa ai criteri di computo dell’indennità di dirigenza nella base di calcolo del trattamento integrativo di quiescenza spettante a dirigenti comunali collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1998, ed hanno altresì escluso la rilevanza dell’avvenuto superamento, per l’introduzione del giudizio, della data del 15 settembre 2000, essendo tale data indicata dalla citata disposizione non quale limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; per una soluzione diversa v. tuttavia Cass. Sez. Un. 23739/2004, in fattispecie di responsabilità contrattuale dell’impiegato per inadempimento, protrattosi oltre il 30 giugno 1998, dell’obbligo, derivante da rapporto di impiego cessato anteriormente, di riconsegna dell’alloggio concessogli dall’amministrazione per l’esecuzione della prestazione lavorativa).

In altri termini, poichè il cit. del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2008, deve affermarsi che, se dopo quella data non vi è più alcun rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, nei confronti della quale vengono avanzate pretese correlate al rapporto pregresso, non ha più rilievo il problema della identificazione del fatto materiale e delle circostanze giuridicamente rilevanti in funzione delle quali individuare il giudice cui è devoluta la cognizione della controversia. Di conseguenza anche il riferimento fatto dai controricorrenti alla nozione di illecito permanente per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, è da ritenere privo di rilievo, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sua applicabilità nella fattispecie, dove è controverso l’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, quale quella retributiva, sorta in data anteriore al 30 giugno 1998.

D’altra parte, la giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe esser negata in relazione alla natura della prestazione della quale qui si discute.

Già la Corte Cost. nella cit. sentenza n. 208 del 1986, dopo aver affermato che l’indennità per cessazione dal servizio prevista dal citato articolo 9 rientra con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo, aveva ribadito che la ragione del contrasto con l’art. 36 Cost., di qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, del trattamento di fine rapporto conquistato attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa, va ravvisata del fatto che le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita per agevolare il superamento delle difficoltà economiche suscettibili di insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.

A sua volta, questa Corte ha avuto occasione di affermare che la controversia instaurata contro un Comune da un suo ex dipendente, il quale pretenda, ai sensi del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, e del D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n. 61, la condanna di detto ente alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto relativa al periodo di servizio non di ruolo prestato prima dell’entrata in vigore della L. 8 marzo 1968, n. 152 e non computato nell’indennità premio di servizio corrispostagli dall’I.N.A.D.E.L., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concernendo un trattamento (da parte dell’ente pubblico non economico ex datore di lavoro) che ha natura non già previdenziale (come, invece, l’indennità premio di servizio corrisposta dall’I.N.A.D.E.L.) ma prevalentemente retributiva, anche se con funzione latamente previdenziale (Cass. Sez. Unite 12 ottobre 1993, n. 10057; in senso sostanzialmente conforme, Cass, Sez. Unite 11 luglio 1994, n. 6529).

Più di recente, nel medesimo ordine di idee, ed in termini generali si è ribadito che “nel caso in cui la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego- nel senso che questo nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico della pretesa-sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo” (v. in motivazione Cass. Sez. un. 17 febbraio 2004, n. 3044, nonchè le ivi cit. Cass. Sez. un. 26 febbraio 1990, n, 1449; 5 luglio 1991, n. 7434; 5 dicembre 2000, n. 1252; 25 giugno 2002, n. 9234).

Poichè sulla base della richiamata normativa di riferimento non è possibile dubitare della stretta inerenza della pretesa azionata dai controricorrenti al loro rapporto di pubblico impiego non di ruolo con la Provincia di Frosinone, la giurisdizione del giudice amministrativo, da affermare “ratione temporis” in base al comma 7 del D.Lgs. 130 marzo 2001, n. 165, art. 69, non può essere negata in relazione alla natura della prestazione richiesta dai controricorrenti, trattandosi di prestazione retribuiva, sia pur con finalità genericamente previdenziali, collegata con il rapporto da essi intrattenuto con l’ente locale.

Contro tale conclusione non vale infine rilevare, come fanno i controricorrenti, che la delibera con la quale la Provincia aveva stabilito di corrispondere l’emolumento controverso ai dipendenti rimasti alle proprie dipendenze avrebbe valore di riconoscimento del debito.

Premesso infatti che, per ciò che si è detto, la questione controversa va considerata come questione attinente a rapporti di pubblico impiego, occorre richiamare ed applicare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di pubblico impiego, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova e deve essere valutato, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene, tenendo conto, in particolare, del fatto che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti, scaturenti direttamente dalla legge, da regolamenti, o da atti a questi assimilabili, la pubblica amministrazione si trova in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore, e non agisce con atti autoritativi, aventi natura di provvedimenti (Cass. Sez. un 2 agosto 1995, n. 8457; 4 novembre 1996, n. 9972).

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti vanno rimesse. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, fanno carico ai controricorrenti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al TAR competente; condanna i controricorrenti a pagare alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in Euro 200 per esborsi, e Euro 1500 per onorari, per ciascuno di essi, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA