Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1858 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1858 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 5830-2014 proposto da:
DELLA ROCCA GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO
CARDOSI giusta procura speciale Rep.n. 44963 del
26.3.2015

in Frosinone per Notaio Dottor

Donato

Pastorino;
– ricorrente –

2017
2254
c)

contro

SCACCIA LORETA, CARFAGNA MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1624/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 25/01/2018

consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA

/

PICARONI.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il
21 marzo 2013, ha parzialmente accolto l’appello proposto da
Loreta Scaccia avverso la sentenza del Tribunale di Latina in
data 18 febbraio — 8 giugno 2005 e, per l’effetto, ha

all’appellante, l’importo di euro 18.850,67 ciascuno, a titolo di
restituzione di somma mutuata.
2. La Corte territoriale ha ritenuto provata la dazione
della somma di lire 73 milioni sulla base di plurimi elementi
(confessione giudiziale resa da Carfagna all’udienza del 17
giugno 2003; mancata risposta di Della Rocca all’interrogatorio
formale; confessione stragiudiziale resa da Carfagna con
scrittura del 13 settembre 2000; esito della prova
testimoniale). La stessa Corte ha ritenuto che la contestazione
di Della Rocca riguardo all’assunzione della prova testimoniale
in violazione dei limiti previsti dagli artt. 2721 e 2726 cod. civ.
era generica, non era stata riproposta dopo l’assunzione della
prova e, in ogni caso, era infondata, giacché la qualità delle
parti giustificava la deroga.
3. Giuseppe Della Rocca ricorre per la cassazione della
sentenza sulla base di tre motivi. Non hanno svolto difese
Loreta Scaccia e Maria Carfagna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del
ricorso, che non risulta notificato alle controparti Loreta
Scaccia e a Maria Carfagna.
2. Non v’è prova nel fascicolo depositato dal ricorrente
dell’avvenuto

perfezionamento

della

notifica

del ricorso spedito a mezzo posta in data 5 marzo 2014
all’indirizzo del difensore di Maria Carfagna, avv. Angela

condannato Maria Carfagna e Giuseppe Della Rocca a pagare

Caprio, perché manca l’avviso di ricevimento della raccomanda
a.r. di invio della copia dell’atto al destinatario.
2.1. Situazione analoga si registra con riferimento alla
notifica del ricorso a Loretta Scaccia, risultando agli atti
soltanto che il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 19

con quello del difensore e domiciliatario indicato nell’epigrafe
della sentenza d’appello.
3. Trova applicazione l’orientamento costante di questa
Corte regolatrice, secondo cui la notifica a mezzo del servizio
postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad
essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del
relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto
dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20
novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a
dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e
l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata
eseguita. Ne segue che, ove tale mezzo sia stato adottato per
la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma
l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può
essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc.
civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non
può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del
contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della
proposizione dell’impugnazione

(ex plurimis,

Cass.

10/02/2005, n. 2722).

2

febbraio 2014, peraltro ad un indirizzo che neppure coincide

4. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di
attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 21 settembre 2017.
, /I residente
P
‘L, /e-”’

oziano GiuditeraO

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

25 GEN. 9018

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

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