Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1858 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017), n. 1858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19737-2015 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE STEFANO, che la rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 484/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato CAPARROTTA FEDERICO per delega dell’Avvocato DE
STEFANO LUIGI, che si riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A.C. ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in controversia concernente avviso di accertamento relativo ad irpef anno 2005, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo, articolato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente si duole dell’omesso esame da parte del giudice di appello del fatto costituito dall’omessa produzione in giudizio dell’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registro in virtù delle cui risultanze era stato poi emesso l’avviso (di accertamento ai fini della plusvalenza Irpef) oggi impugnato.
La censura è inammissibile.
La sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha, infatti, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio là di, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, come sopra evidenziato, con il mezzo non si individua, quale oggetto di omesso esame, un fatto storico nell’accezione evidenziata dalle Sezioni Unite, quanto piuttosto la circostanza, eventualmente rilevante ai diversi fini di un error in iudicando o procedendo, che il Giudice di appello non abbia pronunciato sull’eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio del documento ovvero abbia ritenuto erroneamente accertata in giudizio, malgrado detta carenza probatoria, l’intangibilità dell’avviso emesso ai fini della imposta di registro.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017