Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18579 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18579

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15560-2013 proposto da:

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OMBRONE 12, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO MORONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCANDURRA D’URSO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO DI DIO in virtù di

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.F., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1477/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 3 luglio 1998 P.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania i germani P.G., V. e F., deducendo che in data (OMISSIS) era deceduta la madre L.S.O., la quale in vita aveva donato alla figlia G. la nuda proprietà della metà indivisa di una casa sita in (OMISSIS).

Successivamente in data (OMISSIS) era deceduto anche il padre P.R., la cui successione era regolata dal testamento del 9/1/1986, ed il cui asse si componeva dell’altra metà indivisa del suddetto immobile.

Chiedeva quindi procedersi allo scioglimento delle comunioni ereditarie, previa collazione del bene donato alla convenuta G. dalla madre, con la condanna altresì della medesima al pagamento dei frutti in ragione dell’uso esclusivo dell’immobile.

La convenuta P.G. si costituiva opponendosi alla domanda di collazione, aderendo invece alla domanda di divisione, previa attribuzione in suo favore del bene in quanto non comodamente divisibile.

In via riconvenzionale assumeva che era da reputarsi simulato l’atto con il quale in data 2/7/1966 l’attore aveva acquistato dai genitori un terreno edificabile, trattandosi in realtà di una donazione da portare in collazione.

Nella contumacia degli altri convenuti, il Tribunale adito con la sentenza n. 272 del 3 febbraio 2005 rigettava la richiesta di collazione avanzata in relazione alla successione materna, e disponeva lo scioglimento della comunione relativamente all’immobile di (OMISSIS), attribuendolo alla convenuta Giuseppa, previa determinazione dei conguagli dovuti in favore degli altri condividenti.

A seguito di appello del P.S., la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1477 del 19 ottobre 2012 rigettava il gravame, condannando l’appellante anche al rimborso delle spese del grado.

In relazione al motivo di appello con il quale si contestava l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui non risultava essere stata proposta una domanda di riduzione da parte dell’attore, la Corte distrettuale riteneva che invece fosse stata avanzata unicamente una domanda di divisione, in funzione della quale si giustificava anche la richiesta di considerare la donazione effettuata in favore della convenuta in vista dell’operatività della collazione.

Infatti, dopo avere tracciato i caratteri distintivi tra la domanda di divisione e quella di riduzione, e pur dando atto della non necessità che la seconda sia proposta mediante l’utilizzo di formule sacramentali, rilevava che mancava una specifica deduzione in punto di eccedenza della donazione effettuata rispetto alla quota disponibile, con la conseguente menomazione della quota di riserva.

L’attore si era sempre limitato a richiedere la quota di legge sull’asse materno, senza mai evidenziare l’esistenza di una lesione, concludendo quindi per la dichiarazione di apertura della successione legittima della madre, previa ricostituzione dell’asse con imputazione della metà indivisa del fabbricato oggetto di donazione.

Mancava quindi la richiesta di riduzione della donazione al fine di integrare la quota di riserva, richiesta che non poteva reputarsi implicita nella diversa richiesta di collazione.

Il Tribunale aveva quindi escluso che potesse farsi luogo alla collazione per assenza di un relictum così che in assenza di altri beni relitti non vi era nemmeno la possibilità di procedere alla divisione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.S. sulla base di due motivi.

P.G. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 737 c.c. anche in relazione all’art. 713 c.c.

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe invece dovuto ritenere proposta anche l’azione di riduzione della donazione effettuata in favore della convenuta, occorrendo tenere conto del fatto che al domanda era volta al conseguimento di una quota da considerare in relazione al coacervo ereditario scaturente dalla successione di entrambi i genitori.

Ove si fosse considerato invece che la richiesta concerneva anche la successione paterna, non sarebbe stato possibile riscontrare l’assenza di un relictum.

Il secondo motivo di ricorso denunzia invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 555 c.c. anche in relazione agli artt. 713 e 737 c.c.

Assume il ricorrente che il tenore letterale dell’atto di citazione non poteva che condurre ad affermare che fosse stata proposta anche la domanda di riduzione della donazione effettuata dalla madre.

Il riferimento alla quota andava inteso come alla quota di riserva, dovendosi altresì considerare che sarebbe stato inutile dolersi della donazione de qua, senza anche chiedere che fosse aggredita con l’azione di riduzione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

I giudici di merito, con ampia ed adeguata motivazione, partendo appunto dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente nell’atto di citazione, hanno interpretato la domanda proposta pervenendo alla conclusione secondo cui il riferimento contenuto nello stesso atto al compimento di una donazione, non permetteva di affermare che fosse stata proposta anche un’azione di riduzione, mancando l’allegazione dell’effettiva esistenza della lesione della quota di riserva, ed essendosi il ricorrente limitato nelle richieste finali unicamente a richiedere di ricomprendere nell’asse ereditario anche l’immobile oggetto della donazione.

Ad avviso del Collegio non vi sono validi argomenti per discostarsi da tale affermazione.

Ed, invero ribadita la autonomia della domande di riduzione e di divisione, sulle quali ha ampiamente argomentato il giudice di merito, e ciò alla luce dei precedenti di questa Corte (cui adde ex multis Cass. n. 22855/2010), è però indubbio che la corretta individuazione della domanda proposta non possa prescindere dalla disamina congiunta della causa petendi e del petitum. Ne consegue che quand’anche nell’esposizione della prima possa essersi fatto riferimento alla possibilità che le donazioni di cui si chiedeva accertarsi la simulazione fossero in grado di ledere la quota di legittima, la richiesta dell’appellante espressiva del petitum, era chiaramente rivolta alla sola divisione.

Depone in tal senso la specifica richiesta di includere nel patrimonio da dividere, oltre al relictum, anche il (preteso) donatum, risultato questo che appare in realtà assicurato dal diverso istituto della collazione, che a differenza di quanto accade nell’azione di riduzione (per effetto della quale non si determina alcun incremento della massa comune, ma fa sì che, a soli fini di calcolo, si tenga conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l’eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni, e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima) assicura l’effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la collazione per imputazione).

Il maggior risultato in termini economici assicurato dalla collazione rispetto alla sola riduzione della donazione, evidenzia anche come appaia infondata la deduzione del ricorrente secondo cui il riferimento alla donazione non poteva che essere funzionale all’azione di riduzione, posto che, laddove fossero ricorsi i presupposti per l’operatività della collazione (e precisamente l’esistenza di un relictum, invece assente), il bene donato sarebbe rientrato nella massa nella sua interezza, e non solo ai fini della riunione fittizia, ed al ben più limitato effetto di determinare quale fosse la quota di riserva compromessa dall’atto di liberalità.

D’altronde e proprio alla luce di quanto affermato da Cass. n. 20143/2013, secondo cui, in considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicchè ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni, il semplice riferimento alla idoneità delle donazioni a determinare la riduzione della quota indisponibile, deve essere inteso, in assenza di una esplicita domanda di riduzione delle donazioni stesse, come riferibile alla possibilità di un successivo esperimento dell’azione di riduzione, ove il risultato della divisione non avesse assicurato al ricorrente il conseguimento di quanto dalla legge riconosciutogli, sulla base delle norme in materia di successione necessaria.

La correttezza dell’interpretazione della domanda attorea offerta dal giudice di appello rende quindi evidente l’infondatezza del secondo motivo, con la conseguenza che, in assenza di relictum, non è dato far ricorso all’istituto della collazione, rivelandosi quindi la totale assenza di componenti attive dell’asse materno tali da giustificare la proposizione di una domanda di divisione.

Quanto invece al primo motivo, con il quale si sostiene che occorreva tenere conto dell’intento dell’attore di conseguire la sua quota sull’intero complesso dei beni cadenti nelle successioni dei genitori, trattasi di argomento che appare inconciliabile con il costante principio di diritto di questa Corte in tema di autonomia della masse ereditarie, che impone di esaminare e valutare distintamente le vicende successorie laddove scaturenti dal decesso di diversi soggetti, non potendosi quindi pervenire a diversa conclusione, in ordine alla domanda di divisione dei beni materni, per il fatto del tutto irrilevante che la successione paterna presentasse un relictum (composto appunto dalla altra metà indivisa del bene a suo tempo donato per l’altra quota dalla madre).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre per le spese quanto agli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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