Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18579 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18579 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17407-2017 R.G. proposto da:
NICOSIA LAVINIA, MASSINI LARA, elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dagli avvocati GIOVANNI ANICHINI,
MICHELE ANICHINI;

– ricorrenti contro

BurrER

ASSOCIATI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WERNER
MANZI LLO;

– resistente –

Data pubblicazione: 13/07/2018

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1709/2()17 del
TRIBUNALI”, di BRESCIA, depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICC1I10;

Sostituto Procuratore Generale CARMEL() SGROI, che chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
ricorso per regolamento, dichiari la competenza del Tribunale di
Firenze in ordine al giudizio indicato in premessa, adottando le
statuizioni consequenziali per la prosecuzione del giudizio.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

9f

Ric. 2017 n. 17407 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-

Rilevato che :
il Tribunale di Brescia , con sentenza n. 1709/2017,
rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale del
medesimo Tribunale sollevata dalle odierne ricorrenti Nicosia
Lavinia e Massini Lara nel procedimento civile n. 1086/2103

opposizione a D.I. (azionato da Botter Bruno per il
pagamento di compenso professionale da svolto in Rovato di
Brescia), proposta dalle medesime parti quali eredi di
Massini Carlo.
Avverso la suddetta decisione del Tribunale le succitata
ricorrenti hanno proposto ricorso facoltativo di competenza
fondato sulla base della richiesta di applicazione del criterio
di cui all’art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del
consumo (D.L.vo n. 5/2006).
Il P.G. ha rassegnato, così come in atti, le proprie
conclusioni, richiedendo l’accoglimento della proposta
istanza di regolamento di competenza.
Parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che :
1.- Col primo motivo del ricorso si deduce l’erroneità della
decisione del Tribunale di Brescia quanto al mancato
accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza in
quanto le ricorrenti eredi, al momento della domanda, erano
consumatrici residenti in Firenze.
3

R.G. innanzi ad esso definito ed avente ad oggetto

2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta 13/4’errata
interpretazione, quindi, la violazione del principio di cui alla
setenza della S.U. di questa Corte n. 11532/2009.
3.- I due motivi, attesa la loro connessione, possono essere
trattati congiuntamente.

non può che essere accolta.
La domanda monitoria (svolta dopo la scomparsa
dell’originario debitore) riguardava un credito dovuto per
procacciamento di acquirente di immobile già di proprietà
del Massini Carlo in provincia di Brescia, nel cui ambito
operava e risiedeva l’ingiungente.
La decisione del Tribunale bresciano argomentando,
erratamente dal principio di cui a S.U. di questa Corte n.
11532/2009, ha ritenuto, in pratica, che “la qualifica di
consumatore non è trasmissibile iure hereditatis”.
Senonchè il dictum di cui a tale decisione delle S.U., pur
riferendosi alle (differenti)

questioni di giurisdizione ha

comunque affermato, fra l’altro,

che “….nel caso di

domanda proposta da o nei confronti degli eredi del
consumatore

la giurisdizione deve essere minata con

riferimento al domicilio e alla residenza

dei successori

universali”.
Orbene non è dato evincere come da tale dictum , in tema
di giurisdizione, possa farsi discendere – a contrario – la
4

Entrambi sono fondati e, pertanto, l’istanza di regolamento

prevalenza, in ipotesi come quella in esame, del solo forum
destinatae solutionis e non quello del domicilio o residenza
delle eredi del de cuius consumatore.
Fra l’altro la complessiva innegabile

complessiva

assimilazione delle questioni di competenza e giurisdizione

24883/2008, n. 2067/2011 e 5704/2012).
Inoltre ( e decisivamente ) va affermato il principio per cui
la morte del consumatore non fa di per sé venire meno la
natura del rapporto di consumo ed il particolare regime
posto a tutela dello stesso.
Tanto a maggior ragione per effetto della trasmissione
impersonale (nei confronti di tutti gli eredi e non per ciascun
singolo erede) del rapporto di consumo con la conseguente
rilevo della disciplina di garanzia prevista dalle citate norme
di tutela.
Nella fattispecie era , per di più, pacifico che il luogo di
residenza, sia dell’originario dante causa preteso debitore,
che delle di lui eredi odierne ricorrenti era Firenze e,
pertanto, in quella Città andava individuata la compenetnza
territoriale.
4.

L’istanza di regolamento va, quindi, accolta con

declaratoria, previa cassazione ed annullamento del D.I.
opposto e di cui in atti, della competenza del Tribunale di
Firenze, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto.
5

è sta , da tempo, affermata da questa Corte ( Cass. S.U. n.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza,
dichiara nullo l’opposto D.I. di cui in atti e dichiara la
competenza del Tribunale di Firenze, innanzi al quale

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
15 marzo 2018.

rimette le parti ai sensi di legge. Spese al merito.

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