Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18579 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

THERMAL CERAMICS ITALIANA (già FIBERTEK) S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dell’avv. RUSSO

Andrea, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, sez. 3^, n. 102, depositata il 19

settembre 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la controricorrente, l’avv. Andrea Russo;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, che, ne ha disatteso l’impugnazione avverso decisione di primo grado, che, in accoglimento del ricorso della società contribuente, aveva ritenuto illegittimo avviso di accertamento concernente ilor relativo all’anno 1996, in quanto notificato oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, con conseguente intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo;

– che, a fondamento dell’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e censura la decisione impugnata per aver valutato la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento in funzione della data di ricezione del plico da parte del destinatario e non in funzione della data di spedizione;

che la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso;

rilevato:

che, diversamente da quanto prospettato dalla società controricorrente, il ricorso è ammissibile, in quanto, attese anche la natura eminentemente giuridica e l’estrema schematicità dei termini della contesa, corredato di idoneo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.;

che esso non incorre, peraltro, in profili d’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che i dati necessari alla decisione (segnatamente: la data di spedizione e di ricevimento della raccomandata di notifica del contestato avviso di accertamento) risultano già incontrovertitamente contemplati nella sentenza impugnata;

osservato:

che il ricorso dell’Agenzia è, peraltro, manifestamente fondato;

che, questa Corte ha, infatti, già reiteratamente affermato che, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono, per il notificante, al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione, non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica dell’atto impositivo, se la spedizione del plico raccomandato sia effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza (cfr. Cass. 15298/08, 1647/04);

ritenuto:

che il ricorso va accolto, conseguentemente, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Basilicata.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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