Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18579 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 09/09/2011), n.18579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO ANTONIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato De Majo Antonio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Panariti Benito con delega depositata in udienza

dall’Avv. Spadafora Giorgio difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 1989, L. D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara il proprio padre A. ed il notaio M.A. deducendo di aver acquistato dal primo, con atto a rogito del secondo in data 15 gennaio 1987, un lotto di terreno con sovrastante fabbricato, che, per una porzione, era poi risultato già in precedenza alienato a terzi dal D.. L’attrice chiese, pertanto, il risarcimento del danno subito.

Il D., costituitosi in giudizio, dedusse che l’atto di acquisto invocato dall’attrice era affetto da simulazione, essendo stato l’immobile in questione donato, e non venduto, alla figlia, con la duplice conseguenza della nullità dell’atto stesso per difetto della forma dell’atto pubblico e della non configurabilità della garanzia per l’evizione, non espressamente prestata. In via riconvenzionale, il convenuto chiese revocarsi la donazione per ingratitudine della figlia, che lo avrebbe abbandonato nell’indigenza, ed il risarcimento dei danni. Il dott. M., costituitosi a sua volta, chiese il rigetto della domanda ritenendosi esentato dall’onere di procedere alle visure nei registri immobiliari, in considerazione del rapporto di stretta parentela tra i contraenti e della perfetta conoscenza in capo all’acquirente della esistenza del precedente atto di alienazione a terzi di parte del compendio immobiliare di cui si tratta.

2. – Deceduto il D., e riassunta la causa nei confronti degli eredi dello stesso ( P.A., D.E., rispettivamente moglie e figlia dello stesso, nonchè A. V., L. e D.M., figli di un altro figlio del D. premorto), che, costituitisi nel giudizio, fecero presente di avere rinunciato alla sua eredità, il Tribunale adito, con sentenza n. 743 del 1999, dichiarò improcedibile sia la domanda nei confronti di detti eredi, sia la domanda riconvenzionale, ed affermò la responsabilità contrattuale del notaio, condannandolo al ristoro del danno nei confronti dell’attrice, che liquidò nella misura di L. 191.110.000, da rivalutare dal 15 gennaio 1987 e maggiorare degli interessi legali.

3. – Avverso detta sentenza il M. propose gravame, che fu accolto dalla Corte d’appello di L’Aquila.

Al riguardo, la Corte di merito osservò che, se è vero che l’opera professionale del notaio deve estendersi alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e certezza degli effetti tipici dell’atto, e che tra tali attività rientrano le visure ipotecarie e catastali, nondimeno, allorchè le parti abbiano aliunde la conoscenza degli elementi cui le visure sono finalizzate, queste non hanno ragion d’essere.

Nella specie, secondo la Corte aquilana, era da ritenere che L. D. fosse consapevole che la zona di terreno de qua fosse già stata ceduta dal padre, alla stregua, oltre che del rapporto di parentela tra la stessa e i terzi acquirenti, e dell’utilizzazione, nei due contratti, dello stesso tipo di frazionamento, soprattutto del richiamo, nel secondo contratto, agli immobili acquistati dai signori D.M.- F., con il precedente contratto, tra i quali pacificamente rientrava l’area ceduta a D.L.: richiamo che presupponeva la conoscenza dello stesso.

Circostanza, quest’ultima, che escludeva ogni rilievo della circostanza, valorizzata dal primo giudice, che la clausola contrattuale che conteneva detto richiamo era stata aggiunta all'”ultimo momento su pressante richiesta della sorella D. E.”.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.L. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il notaio M., che, a sua volta, ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La sentenza impugnata non avrebbe fornito la prova che al notaio risultasse, prima della stipulazione dell’atto di compravenduta tra padre e figlia, la consapevolezza da parte della D. della precedente vendita a favore di terzi di parte dei beni oggetto dell’atto stesso. Il giudice di secondo grado avrebbe fatto riferimento esclusivamente a quanto dichiarato in sede di stipula dell’atto, ma non a fatti anteriori al rogito. Pertanto, non vi sarebbe ragione di giustificare l’astensione del notaio dal compimento delle visure, anteriori alla stipula, alle quali era tenuto. Si rileva nel ricorso che, se il notaio avesse avuto conoscenza di tale consapevolezza, e se fosse stato egli stesso consapevole dei precedenti trasferimenti operati dal D., non avrebbe inserito nell’atto il terreno già ceduto ed avrebbe evitato alla figlia dello stesso di pagare l’imposta di registro anche sul valore dei beni che non avrebbero potuto formare oggetto della vendita. Comunque, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe dimostrato che il notaio fosse stato in possesso prima della stipula di una prova indiscutibile del fatto che la D. era al corrente della precedente cessione a terzi della fascia di terreno in questione: circostanza, codesta, che, sola, avrebbe determinato la esclusione della responsabilità del notaio.

2. – Con la seconda censura, si deduce omissione o, quanto meno, insufficienza di motivazione, sotto altro profilo, su di un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare la circostanza, evidenziata nella decisione di primo grado, che nessuna risposta era stata fornita dalla difesa del notaio, nonostante la fissazione di una apposita udienza, al quesito – che aveva trovato spazio in una ordinanza collegiale del 10 aprile 1997, relativa alla inammissibilità del capitolo di prova articolato dalla stessa difesa per dimostrare che la D. conoscesse non solo l’esistenza, ma anche il contenuto della prima compravendita – circa l’interesse delle parti a far apparire il trasferimento all’originaria attrice di un bene che l’uno e l’altro dei contraenti sapevano essere già uscito dal patrimonio dell’alienante.

3. – Con il terzo motivo, si lamenta omissione e/o insufficienza di motivazione, ancora sotto altro profilo, su di un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguatamente conto della circostanza che il richiamo nell’atto di compravendita tra padre e figlia del precedente rogito era stato inserito “all’ultimo momento” e non già per ricordare l’avvenuta precedente vendita, ma per inserire l’impegno ad interpellare, in caso di vendita dei beni oggetto dell’atto rogato dal notaio M., i precedenti acquirenti.

4.1. – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che le avvince, incentrate come sono tutte sulla pretesa mancata motivazione dell’esonero da responsabilità del notaio attuale intimato per omesso adempimento dell’onere di procedere alle visure, sono destituite di fondamento.

4.2. – La Corte di merito ha, invero, proceduto ad una articolata ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, ed è pervenuta alla sua decisione attraverso una motivazione adeguata sul piano logico e giuridicamente corretta.

L’iter argomentativo della sentenza impugnata passa per l’affermazione che l’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti, e che tra siffatte attività rientrano anche le visure ipotecarie e catastali; e chiarisce che la ratio dell’obbligo di tale ultimo adempimento è quella di rendere edotte le parti dei risultati delle visure in modo che le stesse possano avere conoscenza del bene oggetto della regolamentazione contrattuale e della libertà da pesi del bene medesimo.

Da tali argomentazioni il giudice di secondo grado ha inferito che, allorchè le parti abbiano aliunde la conoscenza degli elementi cui le visure sono finalizzate, esse non hanno più ragion d’essere, e la omissione dell’adempimento da parte del notaio non costituisce violazione dei suoi doveri professionali.

4.3. – Tali principi la Corte territoriale ha coerentemente applicato alla fattispecie, ritenendo che la D. fosse al corrente che una parte del compendio immobiliare a lei trasferito dal padre fosse stata in realtà già alienata a terzi, corroborando il proprio convincimento con la sottolineatura di una serie di circostanze, quali, oltre al legame di parentela tra le parti, l’utilizzo nella stipula dei due contratti di cui si tratta dello stesso tipo di frazionamento, il richiamo, nel contratto di vendita alla D., agli immobili già acquistati dai signori Di M.- F., tra i quali era ricompresa una porzione del lotto alienato alla predetta D..

A fronte di tali argomentazioni, le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivisitazione degli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice del merito.

4.4. – Del resto, la effettuazione da parte del notaio delle visure avrebbe determinato l’accertamento di quelle circostanze che, secondo il giudice di secondo grado, le parti già conoscevano, e cioè della esistenza di una precedente vendita.

Peraltro, nel quadro del riconoscimento dell’obbligo del notaio di eseguire il contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 cod. civ., comma 2, e della buona fede, si sarebbe potuta teoricamente dedurre, nella specie, la violazione di un dovere di consiglio, ravvisatile nella mancata prospettazione alla D. della inefficacia dell’acquisto che stava per effettuare: ma una siffatta deduzione non è stata svolta dalla ricorrente.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA