Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18579 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9852/2015 proposto da:

Società Distillerie di Pontelagoscuro S.r.l. in Liquidazione in

concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, presso

lo studio dell’avvocato Alessandri Alessandro, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Colombo Marco, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato De Vergottini

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Caturani Cesare, Covone Francesca, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2069/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, adita da Terna s.p.a. per la individuazione della giusta indennità, con sentenza del 6 ottobre 2014 ha determinato l’indennità definitiva per l’imposizione della servitù di elettrodotto a carico del fondo di Distillerie di Pontelagoscuro s.r.l. in concordato preventivo nella somma di Euro 14.333,79 (di cui Euro 10.020,00 per l’asservimento ed Euro 3.412,81 per l’occupazione temporanea), in relazione alla realizzazione di una linea elettrica.

Avverso la decisione propone ricorso la Distillerie di Pontelagoscuro s.r.l. in concordato preventivo, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Terna s.p.a., proponendo ricorso incidentale per un motivo.

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – I motivi del ricorso deducono tutti la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale della Cedu, art. 42 Cost. e R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, avendo la corte d’appello determinato l’indennità di asservimento:

1) valutandola al 100% del valore di mercato per l’area di sedime dei sostegni, ma solo al 25% per la zona di transito, al 22% per quella di proiezione dei conduttori ed al 18% per la zona di rispetto:

invece, la legge prevede una indennità unica ed il c.t.u. ha desunto in modo arbitrario tale diverse zone di utilizzo;

2) omettendo di considerare che anche le aree non edificabili, in quanto soggette alla fascia di rispetto fluviale e stradale, concorrono all’indice di edificabilità del lotto, con vizio anche ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3) errando nel ritenere che la linea elettrica in questione fosse sostitutiva di una preesistente, al contrario essendo quella collocata più a nord e tagliando a metà il fondo, mentre l’insussistente proiezione verticale diretta della linea sull’edificio non esclude che il nuovo elettrodotto sia più incombente del precedente.

1.2. – L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, per avere attribuito all’espropriato ulteriori voci, oltre quelle espressamente menzionate nella norma, che però non sono dovute per legge.

2. – I tre motivi mirano tutti alla contestazione della misura liquidata per l’indennità da servitù di elettrodotto, censurando essi la decisione impugnata sotto profili distinti, ma connessi, che possono essere, quindi, congiuntamente esaminati.

2.1. – Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 (in seguito abrogato, in forza del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 58, ma applicabile ratione temporis, per essere stata la dichiarazione di p.u. emessa nel 1997) prevedeva che al proprietario del fondo servente fosse dovuta una indennità, determinata tenendo conto della diminuzione di valore subita dal fondo per la servitù (comma 1).

Era, altresì stabilito (comma 3) che “In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale”.

Ed, alla stregua del comma 6: “Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa”.

2.2. – Con riguardo al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, è stato dunque osservato che la norma prevede un criterio speciale, al fine della individuazione dell’indennità di elettrodotto, indicando essa più componenti distinte, a seconda dei diversi pregiudizi che il proprietario può subire: la diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica, il pregiudizio per l’area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello dovuto alle installazioni fisse (Cass. 5 dicembre 1986, n. 7217; 27 giugno 1983, n. 4407; 30 luglio 1982, n. 4356; 11 gennaio 1979, n. 187; 2 maggio 1977, n. 1663).

Ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati, l’indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio (Cass. 27 giugno 1983, n. 4407, ed altre).

Secondo i principi più generali, enunciati da questa Corte in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). Dunque, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento per una servitù di elettrodotto, la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo va attribuita solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e l’oggettiva incidenza causale della servitù (cfr. Cass. 23 ottobre 2019, n. 27080, non massimata).

E’ poi noto che l’indennità di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629).

Occorre tener conto della diminuzione del valore del suolo dovuta al passaggio della linea elettrica, trattandosi di un fattore negativo che può incidere sul prezzo del fondo, che va apprezzato nella sua influenza oggettiva sull’appetibilità commerciale del bene (Cass. 18 aprile 2013, n. 14996, non massimata). La regola generale è nel senso che è indennizzabile il pregiudizio commerciale immediato e diretto, arrecato al fondo a seguito della realizzazione di tralicci (Cass. 14 maggio 2013, n. 11470, non massimata).

Si ricordano, infine, i principi sanciti in tema di espropriazione parziale, secondo cui l’istituto di cui all’art. 40 t.u. espropriazioni, oggi recepito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, riguardante l’espropriazione parziale di un bene unitario, è invocabile tutte le volte in cui la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione legale ed economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto all’area espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27195, non massimata; Cass. n. 17679/2010; n. 2812/2006; n. 17112/2004). Sebbene, nella specie, si tratti dell’indennità per la servitù imposta al fondo, e non di espropriazione, il principio volto a tener conto di ogni utilità perduta del bene, anche quanto all’utilizzo del restante porzione, è del pari valido, in quanto ricompreso nel concetto più generale dell’indennizzo commisurato alla diminuzione del valore venale del bene.

2.3. – La corte territoriale non ha violato i menzionati principi. Essa ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che:

a) il c.t.u. ha quantificato condivisibilmente l’indennità di asservimento nella predetta somma, sulla base del valore di mercato del fondo, valutato Euro 8/mq. per la parte non edificabile ed Euro 88/mq. per quella edificabile, tenendo conto sia delle voci indennitarie fisse R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 123, sia della circolare della Regione Veneto n. 3513/1978, che valorizza altresì la zona di proiezione dei conduttori al 22% dell’area interessata e le zone di rispetto laterali per il 18%; infatti, sebbene la legge non preveda di tenere conto anche di queste voci, se non previa prova di ulteriori pregiudizi derivati dalla presenza della linea elettrica, nella specie la liquidazione peritale va interamente condivisa, attesi gli effetti concreti sul fondo dell’imposizione della servitù, in particolare attesa la facoltà per il personale di Terna s.p.a. di entrarvi liberamente in ogni momento per costruzioni, sorveglianza, manutenzione, riparazione impianti, con materiali e mezzi di trasporto;

b) non va riconosciuta una diminuzione di valore per la proprietà residua, perchè il pregiudizio per le fonti elettromagnetiche presenti non spetta automaticamente, ma solo se sia data prova concreta del minor valore, nella specie da escludere, attese pure le circostanze che il fabbricato non è gravato dalla proiezione in verticale della linea elettrica e che, più radicalmente, si tratta della mera sostituzione di una linea presidente, sostanzialmente posta sullo stesso tracciato, come risulta dalle fotografie e dalle planimetrie in atti: onde, ove pure esistesse un deprezzamento del fondo, esso non deriverebbe dalla servitù oggetto di controversia.

Ciò posto, i tre motivi non colgono nel segno, non essendo idonei a supportare le violazioni di legge denunziate e finendo tutti i motivi per impingere nel giudizio sul fatto, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti, ammettendo l’indennizzabilità di un deprezzamento commerciale, incidente sul valore venale del fondo scaturente dalla presenza dell’impianto elettrico, e condividendo le puntuali e rigorose valutazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Al riguardo, la corte del merito ha menzionato specificamente le ragioni del deprezzamento per il fondo, tali da determinare la riduzione del prezzo in un’ipotetica compravendita sul mercato; nè le misure del deprezzamento considerato risultano arbitraria e prive, pertanto, di motivazione: al contrario, anche i singoli pregiudizi sono stati in concreto ritenuti rilevanti allo scopo di una stima unitaria e meglio aderente alla situazione dei luoghi.

In particolare, l’avere tenuto conto di diverse zone di incidenza dell’elettrodotto (basamento, transito, proiezione, fascia di rispetto) risponde, nell’economia della decisione impugnata, che in tal senso ha seguito la c.t.u., proprio allo scopo di aderire maggiormente all’effettiva riduzione del valore del bene.

Quanto all’omessa attribuzione di un ulteriore decremento, con riguardo al deprezzamento della rimanente proprietà, la corte del merito ha del pari motivato in relazione alle circostanze di fatto (mera sostituzione della linea elettrica preesistente), con negazione del nesso causale con l’evento espropriativo de quo.

Parimenti costituisce un giudizio di merito, compiuto dalla corte territoriale, il mancato riconoscimento di una capacità edificatoria di alcune aree, che, nell’assunto della ricorrente, dovevano concorrere al raggiungimento della volumetria complessiva per il fondo, sebbene adibite a fasce di rispetto: peraltro, tale parte del motivo non assolve all’onere ex art. 366 c.p.c., trattandosi di questione nuova, della quale non viene precisato il tempo ed il luogo della precedente deduzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440). Dunque, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione.

Pertanto, una volta escluso che la valutazione operata dal giudice sui punti menzionati introduca elementi di arbitrarietà ed assenza di motivazione (neppure dedotta dai motivi), si palesa inammissibile ogni questione di merito riproposta in questa sede.

In sostanza, quelle esposte dalla corte del merito sono valutazioni espressione di un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, e le censure si risolvono nell’impropria richiesta di una revisione della stima e, quindi, di un nuovo giudizio di merito; ma il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, nè costituisce occasione per accedere ad una ulteriore valutazione nel merito (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

3. – Il ricorso incidentale è assorbito.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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