Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18578 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18578 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9275-2017 proposto da:

DITTA PURIFICATO PARQUET DI PURIFICATO
GIANCARLO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLE DELLA
MULEYIA 120, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PAOLO FIORE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CERIMONIALE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DI – VAI, TELLINA 87, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCA MASSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 1762/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/03/2()16;

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Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/ 03/2()18 dal Consigliere Dott. ANTON IO

°RICCI- 110.

Ric. 2017 n. 09275 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata dalla Ditta Purificato la sentenza n.
1762/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso
fondato su un unico articolato motivo resistito con
controricorso della parte intimata .

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale, in parziale
accoglimento dell’appello dall’odierna parte ricorrente, ha
riformato la sentenza del Tribunale di Latina – Sezione
Distaccata di Gaeta n. 18/2012.
Quest’ultima , accogliendo l’opposizione della odierna parte
controricorrente, revocava il D.I. emesso per il pagamento
della somma di C 5.394,33 quale corrispettivo per la
fornitura e posa in opera di parquet nell’immobile, di cui in
atti, del medesimo controricorrente, in cui favore veniva
altresì disposta condanna -previa risoluzione del contratto
inter partes- di risarcimento danni ( per C 12.528,21).
La sentenza della Corte di Appello condannava la succitata
Ditta al pagamento della minor somma di C 1.885,67 quale
differenza fra quanto non pagato dal controricorrente (C
5.394,33) e quanto necessario all’eliminazione dei vizi
dell’opera (€ 7.280,00).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censurano, in modo promiscuo.
i vizi di violazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 1668
c.c., in relazione all’art. 2226 c.c., “violazione del principio di
diritto in materia di risoluzione del contrato d’opera e

motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c..
1.1- Il motivo, quanto alla doglianza svolta in tema di
carenza motivazionale è inammissibile poiché presuppone
come ancora esistente (ed applicabile nella concreta
fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della
sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della
modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n.
83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Quanto ai prospettati vizi di violazione di legge e principi di
legge deve rilevarsi quanto segue.
L’impugnata sentenza, dopo una ricostruzione in fatto delle
vicende relative alla fornitura del parquet per cui è causa,
qualificando il negozio inter partes come contratto d’opera e
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domanda correlata di risarcimento danni”, nonché omessa

ritenendo la tempestività della denuncia dei lamentati vizi
ha ridotto il quantum del risarcimento richiesto dall’odierno
contro ricorrente in dipendenza della svolta azione di
risoluzione del rapporto contrattuale.
Senonchè col secondo motivo di appello dell’odierna parte

veniva lamentata l’erroneità della decisione di primo grado
in punto di ritenuta risoluzione per grave inadempimento del
contratto.
Orbene la gravata decisione ha dato atto, proprio con
riferimento al detto secondo motivo di appello, che – a
differenza dell’ineluttabilità ed irreparabilità dei danni posta
dal Giudice di prime cure a base della propria decisione di
risoluzione e risarcimento danni- il CTU del secondo grado
del giudizio ha accertato, con affermazione condivisa della
Corte capitolina, che il medesimo parquet per cui è causa
“pur a nove anni dalla posa risultava ancora compatto ed
aderente ( e tale da) consentire la normale fruizione
dell’abitazione del Dott. Cerimoniale”.
Orbene, alla stregua di quanto emerge dalla stessa
impugnata sentenza, nell’ipotesi era e dè più che dubbia
l’applicazione svolta con la decisione stessa della regole di
diritto di cui al’art. 1668 c.c. in relazione all’art. 2226 c.c..
Per di più -in assenza di vizi tali comportanti la risoluzione
del contratto- non poteva farsi luogo ad alcuna
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ricorrente (a quanto pare accolto dalla Corte territoriale)

(ri)deternninazione del danno oggetto della domanda di
risarcimento ancorata esclusivamente alla sola risoluzione
del contratto ( e significativamente parte controricorrente ha
oggi dedotto – v. p. 12 del controricorso – che “la domanda
di risarcimento era scollegata da quella di risoluzione”).

senso lamentato dall’odierno ricorrente quanto
all’attribuzione , pur se con rideterminazione, del danno da
risarcire.
Al riguardo va rammentato il noto e condiviso principio di
diritto in base al quale “in tema di risoluzione del contratto
per difformità o vizi dell’opera, qualora il committente abbia
domandato il risarcimento del danno in correlazione con la
domanda di risoluzione e i vizi dell’opera non siano risultati
tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così
da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di
risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei
presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla
medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione”
(Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 4 marzo 2015, n. 4366 e ,
conformemente – ancora- Cass. 15249/2005 e 9295/2006).
In conclusione, non spettando a questa Corte il compito di
qualificare la domanda risarcitoria ed il suo eventuale
collegamento o “scollegamento”, si impone -accogliendosi ,
solo in punto e nel limite anzidetto, l’articolato motivo del
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La decisione gravata appare , quindi, incongrua e viziata nel

ricorso – la cassazione della impugnata sentenza al fine di
consentire il riesame della controversia da decidersi
valutando l’effettiva sussistenza di vizi comportanti la
risoluzione contrattuale e, quindi, la risarcibilità dei danni.
2.- L’anzidetto accoglimento, nel senso innanzi esposto, del

rimessione ad altra Sezione della. Corte distrettuale, che
provvederà alla decisione uniformandosi ai principi innanzi
enunciati.
P.Q.M.
La Corte
accoglie, nel senso di cui in motivazione, il ricorso , cassa
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra
Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
15 marzo 2018.

Il

motivo comporta la cassazione della gravata sentenza e la

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