Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18578 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9841/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Gracchi n. 187, presso lo studio dell’avvocato Antonelli Andrea, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Dal Ben Massimo,

Dal Santo Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Veneto Strade Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Biagini Alfredo, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Veneto Infrastrutture Servizi S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1759/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 29 luglio 2014, la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio con Veneto Strade s.p.a., autorità espropriante e promotrice dell’espropriazione, e Veneto Infrastrutture Servizi s.r.l., società incaricata dell’espletamento della procedura, ha determinato le indennità dovute nella misura di Euro 29.208,00 per l’espropriazione del fondo, di Euro 4.056,66, per l’occupazione e di Euro 7.176,00 per l’asservimento, oltre interessi, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già eventualmente versato.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) non spetta la triplicazione dell’indennità di espropriazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. d), in quanto non risulta offerta dall’espropriante un’indennità provvisoria definibile non seria, tale da precludere ogni accordo, attesa la valutazione dell’espropriante in Euro 19.924,72 e quella del collegio peritale in Euro 27.991,00; b) infatti, il valore del terreno va determinato, in accordo con le conclusioni del c.t.u., tenuto conto che l’area è a destinazione agricola, ricercando il prezzo di mercato per terreni di analogo uso della zona ed all’epoca dell’esproprio, onde è corretta la stima di Euro 12,00 mq.; c) non sussiste la “configurazione” del fondo, essendo l’area espropriata di modeste dimensioni rispetto all’intero e posta a margine del fondo, senza nessun aggravio di sorta sulla gestione della rimanente nè diminuzione del valore; quanto al dedotto aumento di fattori inquinanti per la vicinanza ad una strada, il disagio è il medesimo che subiscono tutte le proprietà limitrofe; d) va attribuita l’indennità di occupazione d’urgenza e quella per asservimento; mentre ha negato indennizzi ulteriori (per diminuzione di superficie, immissioni, aumenti di costi gestionali, fascia di rispetto, minore edificabilità di zona agricola), richiesti a titolo risarcitorio, di competenza del tribunale, nonchè già ricompresi nell’indennità di esproprio o in quanto non dovuti.

Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso Veneto Strade s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2 e art. 45, comma 2, lett. d), nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, per non essergli stata attribuita la triplicazione dovuta alla cessione volontaria del bene, dato che la somma offerta a titolo di indennità provvisoria (Euro 19.924,72) era palesemente incongrua e ciò ha impedito il raggiungimento di un accordo, onde trova applicazione la prima delle menzionate norme, pur dettata per le aree edificabili, ma estensibile a quelle agricole, secondo cui è sufficiente che l’offerta sia inferiore agli otto decimi di quella definitiva determinata dal giudice dell’opposizione alla stima (Euro 29.208,00) per attribuire la triplicazione.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, per non avere la sentenza impugnata attribuito al ricorrente, coltivatore diretto, la duplicazione di cui al comma 4 della disposizione predetta, con diritto quindi ad un ulteriore importo di Euro 29.208,00.

2. – Il primo motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato che, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4 (conv. con mod. nella L. 8 agosto 1992, n. 359), in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6 – e comportato, in via consequenziale, l’incostituzionalità del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3 – il sistema premiale di triplicazione dell’indennità di esproprio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 1 – al pari di quello previsto dal D.P.R. n. 327 del 2011, art. 45, comma 2, lett. c)-d) – deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo.

Per effetto della pronuncia della Consulta è, infatti, venuto meno il criterio legale riduttivo di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i suoli agricoli, previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16, costituito dal valore agricolo tabellare, cd. VAM, di tali immobili, e, dunque, è stato espunto il criterio specificamente assunto anche dal precedente art. 12, comma 1, per la determinazione del prezzo della cessione volontaria del terreno agricolo. Ne è derivato che anche l’art. 17, comma 1, del medesimo testo normativo è stato privato del parametro legale di riferimento per la triplicazione dell’indennità aggiuntiva in favore del proprietario diretto coltivatore, parametro legale che non è surrogabile con quello del valore venale del fondo succeduto al primo, cui la norma specificamente faceva rinvio fisso, data la relativa ratio coerente ed equilibrata solo rispetto al complessivo pregresso, diverso e superato assetto economico delle riparazioni economiche indotte dalla

procedura espropriativa, quand’anche definita da cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 (in termini, cfr. Cass. 9 gennaio 2020, n. 210; Cass. 24 aprile 2014, n. 9269).

Questa incompatibilità si estende ai sistemi di calcolo dell’indennizzo espropriativo relativo alle espropriazioni parziali che, essendo dirette a risarcire l’intero danno sofferto dall’espropriato, avevano in qualche modo costituito anticipata manifestazione del nuovo regime conseguente alla pronuncia caducatoria della Consulta, per effetto della quale anche l’indennizzo per l’ablazione del terreno agricolo va, come noto, rapportato al valore venale pieno del fondo.

In definitiva, la triplicazione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. d), non è ammissibile a seguito della declaratoria di illegittimità dell’art. 40, comma 3, in quanto, in caso contrario, si produrrebbe l’effetto illegittimo di una ingiusta locupletazione nella ipotesi della cessione volontaria del bene.

3. – Il secondo motivo è inammissibile.

Nel richiedere in questa sede la speciale indennità aggiuntiva, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, in relazione alla qualità del ricorrente di coltivatore diretto, il ricorso incorre nella violazione dell’art. 366 c.p.c..

Occorre, invero, rammentare come, secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440).

Ed invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989).

Nella specie, la sentenza impugnata non menziona in nessun modo l’indennità in questione, nè la relativa domanda di parte; ed il ricorrente, nel richiedere in questa sede di riscontrare l’errore della mandata attribuzione della speciale indennità, omette di assolvere all’onere sul medesimo gravante, in forza dell’art. 366 c.p.c..

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA