Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18577 del 13/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18577 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 9(.)()2-2()17 proposto da:
GIAQUINTO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA UGO DE CAROLIS 3, presso lo studio dell’avvocato VITO
SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANIELLO CAPUANO;
– ricorrente contro
SALVATI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ATTILA() REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
SERANGELI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
MAI();
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 142/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 04/03/2016;
Data pubblicazione: 13/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del
15/03/201 8 dal Consigliere Dott. .ANTON i O
ORI CUBO.
Ric. 2017 n. 09002 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata da Giaquinto Salvatore la sentenza n.
142/2016 della Corte di Appello di Salerno con ricorso
fondato su un motivo e resistito con controricorso della
parte intimata .
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente
avverso la n. 377/2008 del Tribunale di quella stessa Città.
Quest’ultima decisione aveva rigettato la domanda di
reintegra svolta dell’odierno ricorrente non ravvisando la
sussistenza degli estremi del lamentato spoglio del diritto di
passaggio preteso dal ricorrente.
Parte contro ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e
falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in combinato conia
previsione di cui all’art. 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co.
1°, n. 3 c.P.c.
1.1- Il motivo non può essere accolto.
L’impugnata sentenza ha ritenuto che l’appello a suo tempo
irritualmente proposto con ricorso (depositato il 25 marzo
2009) e di seguito notificato il 21 aprile 2009 era tardivo e,
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
quindi, inammissibile in ragione della sua data di notifica,
stante la scadenza del termine per proporre impugnazione
(25 marzo 2009) in rapporto alla data di pubblicazione della
sentenza di primo grado (18 febbraio 2008).
A Corte territoriale ha deciso, nella fattispecie, facendo
stessa Corte con sentenze n.ri. 4498/2009 e 11657/2014,
alla cui stregua “se, erroneamente, l’impugnazione, anziché
con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la
tempestività occorre avere riguardo non alla data di
deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta
notificato alla controparte”.
L’odierna
parte
ricorrente
non
offre,
peraltro,
argomentazioni valide al fine di ritenere errato il suesposto
principio né ha adempiuto all’onere ( ad essa incombente )
di “svolgere specifiche argomentazioni intese a dimostrare
come e perché determinate affermazioni contenute nella
sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici
della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).
Il motivo va, quindi, respinto.
2.- Il ricorso deve , dunque, essere rigettato.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
4
corretta applicazione del principio affermato da questa
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
La Corte
rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento in favore del contro ricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 2.000,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 1 5 % ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
15 marzo 2018.
P.Q.M.