Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18577 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17246/2018 R.G. proposto da:

S.A., S.M.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio

dell’avvocato CALAPRICE DONATELLO, rappresentate e difese

dall’avvocato CASULLI GAIO VITINIO;

– ricorrenti –

contro

S.G., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FORTE ADELE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CASTROVILLARI, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

Che:

con ricorso per regolamento di competenza notificato a mezzo p.e.c. il 05/06/2018 S.A. e S.M.G. Sangregorio, che avevano adito con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. il Tribunale di Castrovillari per sentirvi condannare il fratello S.G. al rilascio di un compendio immobiliare (con mezzi agricoli) in Corigliano Calabro (ed alla corresponsione di un’indennità per ritardato rilascio) concessogli in comodato quinquennale e che si erano viste eccepire la natura di contratto agrario ed il difetto di competenza del giudice ordinario, impugnano l’ordinanza 08/05/2018, con cui, accolta tale ultima eccezione, è stata dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale di Castrovillari;

il Tribunale, nella sua ordinanza e prima di compensare le spese in relazione alla natura della decisione, ha posto a fondamento della declinatoria di competenza la giurisprudenza di legittimità sulla sola condizione per escludere la competenza della sezione specializzata e consistente nella manifesta non riconducibilità della materia del contendere a quella devoluta a detta sezione: per poi rilevare che, riferendosi lo stesso contratto qualificato dalle attrici come di comodato anche alla concessione di terreni, macchinari ed arnesi per proseguire un’impresa agraria, andava esclusa la palese infondatezza dell’eccezione, pure negando rilevanza, ai soli fini della competenza, alla prospettata simulazione;

le ricorrenti si dolgono, con motivo sostanzialmente unitario, della violazione dell’art. 447-bis c.p.c. e della L. n. 29 del 1990, art. 9, deducendo risultare dalla documentazione in atti incontestabilmente e prima facie la natura di comodato del contratto dedotto in giudizio: in base all’applicazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 c.c. e ss. a detto contratto, già dal suo nomen iuris e non rilevando incisi estrapolati da singoli atti difensivi, ma pure per la carenza di una volontà di costituire un’impresa agraria sul fondo, esplicitata in separato atto di divisione tra le parti; in base alla carenza, nel contratto del 19/03/2001, dei requisiti necessari per attribuire la qualifica di affitto agrario, come l’assenza di corrispettivo e non potendo ritenersi tale l’accollo delle passività per le pratiche legate alla successione (nemmeno poi in via esclusiva sostenute dal congiunto); per l’esclusione della simulazione, non suscettibile di prova per testimoni essendo il simulato rapporto agrario; in base alla qualificazione del comodato come modale, sussistente ogni qual volta manchi una relazione sinallagmatica tra sacrifici e vantaggi e rinvenibile anche dinanzi alle previsioni contrattuali dell’obbligo di coltivare con la diligenza del buon padre di famiglia, visto che sussiste l’obbligo di restituire i fondi nello stato in cui essi si trovavano;

il resistente contesta le argomentazioni avversarie e chiede il rigetto della proposta impugnazione, ribadendo l’esistenza sul fondo oggetto del preteso comodato di un’azienda agricola e l’accollo delle spese di successione dei comuni genitori;

il P.G., nella sua requisitoria scritta, condivide della gravata ordinanza il rilievo – sulla scorta della duplice indicazione, da parte del resistente, del corrispettivo pattuito sia pure in separata sede e dell’estensione del comodato anche a macchinari ed arnesi per loro natura destinati all’esercizio di un’impresa agraria dell’impossibilità di approfondire la questione della natura del contratto, tanto dovendo rimettersi alla sezione specializzata agraria;

le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’ultima parte dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. g, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

le conclusioni del Pubblico Ministero sull’infondatezza del ricorso (basate soprattutto su Cass. ord. 27/10/2017, n. 25686, conforme alla quale si registra già Cass. ord. 20/07/2018, n. 19331: secondo cui, ove, instaurato dall’attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l’accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato) vanno condivise;

deve invero valutarsi il rispetto della normativa che regola l’ambito della cognizione devoluta alle sezioni specializzate agrarie, istituite dalla L. 2 marzo 1963, n. 320, come successivamente modificata e, da ultimo, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, i cui primi due commi devolvono alle dette sezioni “le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto”: al riguardo meritando però di essere confermata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale, “qualora, instaurato dall’attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l’accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato”;

nella specie, va escluso che la materia del contendere sia, anche solo prima facie, diversa da quella devoluta al giudice specializzato, attese due peculiari circostanze, ricavate dalle difese esperite immediatamente dal convenuto, quale l’addotta pattuizione di un compenso consistente nell’accollo delle integrali spese di successione e soprattutto l’estensione fin dal tenore testuale del contratto di comodato anche a beni mobili, quali macchinari ed arnesi, normalmente destinati all’esercizio di un’attività di coltivazione del terreno: ciò che rende tutt’altro che insostenibile, beninteso in astratto ed impregiudicata ogni attività di allegazione e prova, la natura di rapporto agrario al di là del nomen iuris voluto dalle parti per il contratto e che riserva allora al giudice dotato di competenza specializzato ogni verifica sulla sussistenza o meno dei dedotti elementi costitutivi del rapporto agrario;

invano, quindi, le ricorrenti insistono – ancora con la memoria affinchè sia risolta in questa sede o in questa fase la questione della qualificazione del rapporto in essere con la controparte: tanto restando devoluto, come da giurisprudenza a dir poco consolidata, al merito della controversia, spettante però, per la non manifesta infondatezza dell’eccezione (ciò che, pur non parendo le ricorrenti avvedersene, non significa in alcun modo pregiudicarla o definirla in un senso o nell’altro), alla cognizione del giudice specializzato;

deve pertanto ritenersi infondato il mezzo di impugnazione esperito e corretta la declinatoria di competenza da parte del tribunale in favore della sezione specializzata agraria pure costituita presso quello stesso ufficio;

tanto integra, del resto, una questione di competenza in senso stretto evidentemente per la configurabilità di un differente ufficio giudicante dotato di insopprimibile autonomia, perchè costituito in maniera del tutto speciale: ciò che comporta un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro rapporto tra diverse sezioni del medesimo ufficio giudiziario, nel qual caso non sussiste giammai una questione di competenza (vedi, fra molte, Cass. ord. 09/11/2006, n. 23891);

infatti, nel caso della sezione specializzata agraria il legislatore, per assicurare che esse vengano decise da giudici aventi specifiche cognizioni tecniche, ha disegnato un collegio sui generis in quanto eccezionalmente integrato con componenti non togati forniti di specifica competenza in materia (tra le altre, v. Cass. 19/01/2001, n. 736);

alla soccombenza deve conseguire la condanna delle ricorrenti – tra loro in solido per l’evidente identità dell’interesse in causa alle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo;

infine, deve pure darsi atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dichiara la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Castrovillari; condanna le ricorrenti, tra loro in solido, alle spese del presente procedimento, regolate in Euro 2.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed agli altri accessori previsti dalla legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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