Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18577 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9267/2015 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato Caturani Cesare,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Covone

Francesca, De Vergottini Giuseppe, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis

Mangelli Simonetta, rappresentato e difeso dall’avvocato Maggiolo

Lucia, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza resa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ha determinato l’indennità definitiva per l’imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei fondi di M.F.L. nella misura di Euro 106.000,00, oltre interessi legali, ordinandone il deposito preso la Cassa Depositi e Prestiti competente.

La corte territoriale ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, come non fossero condivisibili le censure di Terna s.p.a. alla c.t.u., la quale ha valutato il valore di mercato e considerato le peculiarità dell’azienda agricola, adibita a vigneto e seminativo, intersecata in pieno dal tracciato della linea elettrica, passando questa a soli 130 metri dall’abitazione ed a 152 metri dal magazzino: onde è corretta la quantificazione del deprezzamento per il terreno, stimato nella misura dell’8%, causato dagli ingombri del basamento del pilone e dalle imposizioni dell’asservimento, con obbligo di consentire i passaggi per la manutenzione, maggiore difficoltà di manovra dei mezzi, necessità di cautele particolari da parte delle maestranze, sgradevolezza dell’infrastruttura, di non tenue impatto ambientale, idonea a ridurre l’appetibilità del bene ed il valore di mercato in una compravendita. Ha, invece, disatteso la pretesa del convenuto, volta ad aumentare il deprezzamento alla misura del 15%. Attesa, quindi, la stima del valore del bene ante asservimento in Euro 1.325.000,00 e quella di Euro 1.219.000,00 successiva allo stesso, ha determinato l’indennità dovuta a tale titolo in Euro 106.000,00, pari alla differenza tra i due importi.

Avverso la decisione propone ricorso la Terna – Rete elettrica nazionale s.p.a., affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso M.L.F..

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi esposti in ricorso possono essere come segue riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., commi 2 e 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, comma 1 e art. 44, comma 1, avendo la corte d’appello liquidato un’indennità superiore al valore di mercato del fondo asservito, laddove, in forza delle sentenze della Corte costituzionale, occorre non superare tale limite massimo dell’indennità di esproprio, in ragione della funzione sociale della proprietà privata, ed essendo la servitù di elettrodotto un minus rispetto all’esproprio;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40 e art. 44, comma 1, avendo la corte d’appello determinato il valore di mercato con errata applicazione del metodo sintetico-comparativo, dato che il c.t.u., condiviso dal giudice, si è limitato a menzionare un’indagine svolta nella zona sul mercato e recenti compravendite di immobili similari ed omogenei, svolta presso tecnici professionisti della zona, sindacati che assistono gli associati nelle transazioni e studi notarili, dichiarando di non essere entrato nel merito di ogni singolo atto, ma non ha dato riscontri utili: mentre il metodo predetto richiede l’accertamento che i contratti da comparare riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 33 e 44, avendo la corte d’appello quantificato la svalutazione commerciale del fondo nella misura dell’8%, senza fornire riscontri ad essa;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 33 e 44, avendo la corte d’appello indennizzato l’intero compendio immobiliare, mentre non ricorreva un’ipotesi di cd. espropriazione parziale, dato che la ricorrente aveva evidenziato come la servitù non comportasse compromissioni o alterazioni degli utilizzi della porzione residua;

5) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33, comma 1 e art. 44, comma 1, per avere la corte d’appello liquidato l’indennità considerando anche l’impatto estetico della linea elettrica, mentre le diminuzioni di valore liquidabili devono essere legate da nesso di causalità diretta ed immediata, che va esclusa quando la perdita di visuale non colpisca in modo differenziato e specifico la porzione residua: nella specie, i fabbricati si trovano ad oltre 130 metri dalla linea elettrica, dunque a distanza notevole, onde la loro situazione non è diversa da quella di altre proprietà limitrofe; nè il deprezzamento può dipendere da una valutazione puramente soggettiva del proprietario; in tal modo, la corte territoriale ha indennizzato l’intero compendio di oltre 14 ettari, a fronte di un asservimento di 10.050 metri quadri.

2. – I motivi, dunque, mirano alla contestazione della misura liquidata per l’indennità da servitù di elettrodotto: in particolare, i primi tre censurano la mancanza di oggettivi riscontri e criteri a fondamento della stima operata, la quale viene contestata – per la dedotta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 33,40 e 44, perchè, complessivamente, è determinata un’indennità superiore al valore di mercato del fondo, ed, in particolare, perchè sono mancati i necessari riscontri e riferimenti concreti ai prezzi di mercato di immobili similari, tali da motivare a ragion veduta la operata riduzione in misura dell’8%; gli ultimi due motivi, dal loro canto, lamentano che non è stata integrata, nella vicenda, la fattispecie dell’espropriazione parziale, mancando qualsiasi compromissione degli utilizzi della porzione residua, nè esista un impatto estetico differenziato della linea elettrica, dato che anche terreni limitrofi lo subiscono.

E’ preliminare lo scrutinio del secondo motivo, per ragioni di priorità logico-giuridica: ed i rilievi in esso esposti colgono nel segno, in quanto idonei a supportare le violazioni di legge denunziate.

2.1. – Alla stregua dei principi enunciati da questa Corte in tema di servitù di elettrodotto, l’indennità di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629, fra le altre).

Inoltre, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento per una servitù di elettrodotto, si è affermato, con principio generale, che la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica, va attribuita soltanto quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e l’oggettiva incidenza causale della servitù (cfr. Cass. 23 ottobre 2019, n. 27080, non massimata; Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). L’indennizzabilità della diminuzione di valore subita dal fondo va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, trattandosi di obblighi di carattere generale che gravano indifferentemente su tutti i beni che vengono a trovarsi in una posizione di vicinanza con l’opera pubblica (Cass. 2 dicembre 2005, n. 26265). Del pari, è stata, da altra decisione, esclusa la limitazione derivata alla proprietà, sotto il profilo della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dall’elettrodotto, tale da incidere negativamente sul valore della proprietà stessa (Cass. 30 luglio 2018, n. 20136).

Soprattutto, questa Corte ha da tempo chiarito, con principio tanto consolidato, quanto condivisibile, che il criterio cd. sintetico-comparativo consiste nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1904; v. pure Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 26 marzo 2012, n. 4783): la conseguenza ineliminabile è che il giudice, per applicare correttamente detto criterio e non incorrere in violazione di legge, è tenuto ad indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato, e, dunque, con riguardo ad atti negoziali specifici ed identificabili.

Dunque, la correttezza del metodo utilizzato dall’ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, perchè risulti legittima.

In mancanza di indicazione degli specifici dati utilizzati per individuare il valore di mercato del fondo, invero, il metodo viene applicato in modo parziale, posto che la sintesi può scaturire soltanto dall’analisi di dati comparabili.

2.2. – Nella specie, si assiste alla più completa mancanza di dati specifici ed identificabili, non avendo la corte del merito, sulla base della c.t.u., potuto indicarne alcuno.

Dopo avere menzionato in modo generico l’indennizzabilità di un deprezzamento commerciale incidente sul valore venale dei beni, ed accertato trattarsi di azienda agricola adibita a vigneto e seminativo, essa ha operato un genericissimo riferimento ai prezzi indagati sul mercato dal c.t.u., limitandosi all’accenno ad altri immobili dalle analoghe caratteristiche: ma, in tal modo, non viene giustificata la misura del deprezzamento, pari all’8%, che finisce per risultare esito di ricorso arbitrario ed incoerente al metodo sintetico-comparativo.

La Corte di merito, nel determinare l’importo liquidato a titolo di indennità di asservimento, ha individuato il valore di mercato dei beni facendo propri i contenuti della relazione del c.t.u.; ma ha utilizzato il metodo sintetico-comparativo in modo illegittimo nella sua concreta applicazione, omettendo di fornite qualsiasi riscontro utile, mediante allegazione di documenti o richiamo degli stessi, necessario per ricostruire l’indagine che si afferma essere stata effettuata al fine di individuare il valore di mercato dell’area.

La censura della ricorrente, dunque, è fondata, in quanto ne è derivata un’applicazione del metodo sintetico-comparativo illegittima, non avendo il c.t.u. effettuato, per espressa ammissione della corte del merito, una reale e verificabile indagine circa la sussistenza delle caratteristiche analoghe dei fondi, tali da permettere di porli, appunto, in comparazione, neppure quanto al valore di mercato del fondo post asservimento. Dall’ordinanza impugnata non risultano le concrete notizie e i dati che hanno concorso alla formazione del convincimento del giudice, invece indispensabili per espletare convenientemente l’indagine ed applicare il metodo predetto in modo legittimo.

La mancanza della indicazione esatta delle fonti e del riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati non ha, quindi, reso le parti in grado di effettuarne il controllo.

Nè può fondatamente dirsi che sia la controparte onerata di offrire argomenti e negozi a confutazione di detta valutazione generica, competendo al contrario a chi opera la stima il riferimento dettagliato de quo.

La censura espressa con il secondo motivo di ricorso è, pertanto, fondata nei termini precisati.

2.3. – Restano assorbiti gli altri motivi.

2.4. – Ne conseguono la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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