Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18577 del 02/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18577 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

massima di part. imoortanza

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
SAINT GOBAIN PPC ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Luca De

Masi e Paolo Castelluccio, elettivamente domiciliata nello
studio dell’Avv. Lucia Baffetti in Roma, via degli Scipioni,
n. 268/A;

ricorrente

contro
C.D.M. s.r.l. – COSTRUZIONI GENERALI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata dall’Avv. Luigi Vingiani, con domicilio eletto in Roma, via Pierfranco Bonetti n.
88/90 (presso l’ADM s.r.1.);
– resistente –

e nei confronti di

Data pubblicazione: 02/08/2013

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE s.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.
Fran9oise Marie Plantade e Andrea Colletti, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, via XX Settembre, n. 118;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Castellamare di Stabia, in data 19 gennaio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti, alla presenza degli Avv. Luigi Vingiani e Andrea
Colletti e del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Pierfelice PratiS, il quale ha concluso in conformità alla relazione.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La s.r.l. CDM – Costruzioni Generali, con atto di citazione
notificato 1’8 gennaio 2010, ha convenuto in giudizio dinanzi
al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, la Saint Gobain Weber s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la fornitura di
prodotti difettosi.
La convenuta e la terza chiamata in causa (la Axa Corporate
Solutions Assurance) hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Cassino, ovvero

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– resistente –

del Tribunale di Milano o di Modena, sezione distaccata di
Sassuolo.
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, dopo avere concesso alle par-

dinanza in data 19 gennaio 2010, comunicata alla ricorrente
solo in occasione della successiva udienza del 23 maggio 2012,
ha rigettato l’eccezione di incompetenza e ammesso le prove
richieste.
Con atto notificato il 22 giugno 2012 la Saint Gobain ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di un
motivo.
La CDM e l’Axa hanno depositato memorie.
Il proposto ricorso è inammissibile, non essendo stata la decisione sulla competenza assunta previo invito alla precisazione delle conclusioni.
Va data continuità al principio secondo cui anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc.
civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il
procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta
dall’invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove

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ti termine ex art. 183, sesto coma, cod. proc. civ., con or-

nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo
esterni in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia
provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza

gnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve
ritenersi inammissibile (Caso., Sez. VI-3, 21 luglio 2011, n.
16005)».
Lette le memorie della Saint Gobain e della Axa Corporate
Solutions.
Considerato che la proposta di definizione contenuta nella
relazione di cui sopra riflette lo stato della giurisprudenza
della Corte;
che, difatti, già con l’ordinanza 28 febbraio 2011, n.
4986, la VI-3 Sezione civile ha evidenziato: (a) che il cambiamento della forma della decisione sulla competenza espresso
dalla legge n. 69 del 2009 non ha inciso in alcun modo sul
procedimento che in senso dinamico può portare alla decisione;
(b) che esso suppone sempre la rimessione in decisione della
causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai
sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione
all’art.

281-quinquies per il procedimento di decisione del

giudice monocratico); (c) che, dunque, perché si possa approdare alla decisione occorre che la causa venga rinviata per la

non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impu-

precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo bio et
binde all’invito a precisarle; (d) che è rimasta immutata la
norma dell’art. 187 cod. proc. civ. e particolarmente il terzo
comma di essa, che suppone sempre che la rimessione in deci-

quel procedimento, “potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione
possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa
sia decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi
nell’effettiva sede decisoria”;
che questo orientamento si trova espresso, oltre che
nell’ordinanza citata nella relazione

ex art. 380-bis, in

Sez. VI-3, 16 giugno 2011, n. 13287, e in Sez. VI-3, 30 dicembre 2011, n. 30254, tutte ferme nel ribadire che anche nel regime della legge n. 69 del 2009 conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale,
l’abbandono dell’orientamento che un tempo era incline a ravvisare decisioni sulla competenza del giudice di merito in
provvedimenti in realtà privi del carattere formale della sentenza perché non conseguenti allo svolgimento della fase di
decisione formale con il previo invito a precisare le conclusioni e consistenti esclusivamente nella manifestazione del
potere del giudice di delibare la questione di competenza ai

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sione della causa sulla questione di competenza debba seguire

fini dell’ulteriore corso del processo, secondo il meccanismo
previsto dal terzo comma dell’art. 187 cod. proc. civ.;
che questo orientamento è convalidato,

obiter,

dalle Se-

zioni Unite, essendosi precisato (sentenza 17 giugno 2013, n.

sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché il provvedimento dichiarativo della competenza
emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria;
che questo indirizzo ha registrato una correzione pratica
in applicazione del principio generale dell’apparenza: allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del
2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza,
senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo
abbia fatto enunciando expressis verbis l’erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere
preceduta, in quel regime, dall’invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è – secondo l’ordinanza
della VI-3 Sezione 26 giugno 2012, n. 10594 – ammissibile,
perché l’affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile;
che, tuttavia, l’interpretazione prevalente affermatasi in
dottrina approda a conclusioni diverse, essendosi da più parti
rilevato che il cambiamento di forma (con la modifica degli

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15116) che il giudice che intenda pronunciare separatamente

artt. 42, 43, primo e terzo coma, 44, 45, 47, 49, 50, primo
coma, e 279, primo comma, cod. proc. civ.) implica non soltanto il mutamento degli elementi che compongono in se stesso
l’atto decisorio, ma anche un diverso atteggiarsi della scan-

che, in questa prospettiva, il novellato art. 279, primo
coma, cod. civ., con il prevedere la forma dell’ordinanza per
la decisione della questione di competenza, reciderebbe anche,
in relazione a questa questione, il nesso con gli artt. 187,
terzo cometa, e 189 cod. proc. civ. (e con l’art. 281 quinquies

nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) e farebbe venir meno la necessità dell’attivazione del
complesso iter che quelle norme delineano o presuppongono:
sicché l’esigenza della rimessione in decisione con la precisazione delle conclusioni, anche di merito, e previo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica si
giustificherebbe soltanto quando la questione scatenante debba
essere decisa con sentenza, e quindi quando si tratti di questione di giurisdizione (come nel caso deciso da Sez. Un., 17
giugno 2013, n. 15116, cit.) o di altre pregiudiziali di rito
idonee a definire il giudizio;
che la tesi propugnata dalla dottrina finora non è stata
accolta nella giurisprudenza di questa Corte, ma sembra trovare seguito nelle prassi applicative dei giudici di merito, come è testimoniato dal numero sempre crescente di decisioni

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sione procedimentale che precede quell’atto;

immediate, da parte dei tribunali, della questione di competenza, non precedute dalla integrale formulazione delle conclusioni di merito richiesta dall’art. 189, primo comma, o
dall’art. 281-quínquíes cod. proc. civ.;

re meglio le esigenze di celerità che sottostanno alla garanzia della ragionevole durata del processo, giacché la possibilità di decidere la questione di competenza senza previa fissazione di udienza delle conclusioni, eliminando lo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previste dall’art. 190 cod. proc. civ., assicurerebbe una riduzione
dei tempi del giudizio di merito dedicati alla soluzione della
questione di competenza, consentendo al giudice, in caso di
eccezione sollevata dal convenuto in sede di comparsa di risposta, di pronunciarsi, nelle cause soggette alla decisione
monocratica, già in sede di prima udienza (fatta ovviamente
salva l’attivazione del contraddittorio sul punto nelle forme
ritenute più opportune), emettendo ordinanza di incompetenza,
oppure ordinanza affermativa della competenza e contenente i
provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;
che, ove si seguisse questo indirizzo, non dovrebbe valere
la regola generale sulla modificabilità e revocabilità delle
ordinanze, perché l’assoggettamento dell’ordinanza sulla competenza (pur senza previa fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni) al controllo della Corte regolatrice

che detta tesi, ad avviso del Collegio, parrebbe soddisfa-

attraverso il mezzo del regolamento di competenza renderebbe
ad essa applicabile il regime di stabilità previsto dall’art.
177, terzo coma, numero 3), cod. proc. civ.;
che, pertanto, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente,

questione se sia impugnabile con regolamento di competenza
l’ordinanza (nella specie, del giudice monocratico) che, respingendo l’eccezione, affermi la competenza del giudice adito, quando questo provvedimento non sia stato preceduto dal
previo invito alla precisazione delle conclusioni; e ciò trattandosi di questione che, ad avviso del Collegio, si presenta
come di massima di particolare importanza, essendo destinata
ad interessare le diverse articolazioni della Sesta Sezione
civile e ad investire uno snodo interpretativo, relativo alle
modalità attraverso le quali al giudice è consentito trattenere in decisione la questione di competenza, su cui appare opportuna una decisione al massimo livello della nomofilachia,
onde dare forma di sistema alle prassi applicative dei giudici
di merito, vivificate dal confronto e dal dialogo con la dottrina.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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in vista dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 giugno

2013.

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