Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18576 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28881-2014 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE

FRASCARI DIOTALLEVI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) in persona del Sindaco pro

tempore, EQUITALIA SUD S.p.A. (già EQUITALIA GERIT S.p.A) in

persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11863/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTE FRASCARI DIOTALLEVI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.M. propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia Sud spa, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 28.5.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, sul presupposto che la cartella esattoriale, di cui il ricorrente assumeva di aver avuto notizia il 19.7.2008, era stata impugnata tardivamente con ricorso 31.5.2010.

Il ricorrente denunzia: 1) violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, perchè il ricorso era stato depositato il 2.8.2008 e non il 31.5.2010; 2) violazione delle stesse norme per la illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo; 3) violazione dell’art. 139 c.p.c., per la non accertata inesistenza o nullità dei verbali; All’udienza del 7 luglio 2016 della sesta sezione si è ritenuta necessaria l’acquisizione dei fascicolo di ufficio ed in particolare di quello relativo al giudizio davanti al GP con rinvio a nuovo ruolo.

La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.

Dal consentito esame degli atti emerge che il ricorso fu inviato per posta con ricezione dell’ufficio del GP in data 4.8.2008, come da timbro sulla busta, a nulla rilevando la data di deposito apposta successivamente nel ricorso.

PQM

 

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Roma, altro Magistrato.

Così deciso in Roma, 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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