Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18576 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 09/09/2011), n.18576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.O., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Oliosi Sergio,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Leone XIII, n.

464;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CENTRO ITALIA A R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 53894 del 2

dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20 giugno 2006, aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado e, accolto l’appello, aveva rimesso le parti nuovamente dinanzi al Giudice di pace, l’attrice F.O. ha riassunto la causa, riproponendo la domanda di pagamento somma nei confronti della s.r.l. Centro Italia per la presenza di difetti meccanici nell’autovettura (tg. (OMISSIS)) acquistata dalla società convenuta;

che la convenuta si è costituita, resistendo, e in via riconvenzionale ha domandato la condanna dell’attrice alla ripetizione della somma – pari a Euro 4.000 oltre accessori – versata in esecuzione della sentenza del Giudice di pace, riformata dal Tribunale;

che il Giudice di pace – data la proposizione dinanzi a sè di una domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore – con sentenza in data 2 dicembre 2008 ha declinato la competenza e rimesso le parti innanzi al Tribunale;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2010, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 cod. proc. civ. e dell’art. 38 cod. proc. civ.;

che l’intimata non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il mezzo di impugnazione esperito dalla ricorrente è inammissibile, perchè la sentenza pronunciata in primo grado dal giudice di pace è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione (art. 339 cod. proc. civ., comma 1);

che d’altra parte, a diversa conclusione non può indurre nemmeno il rilievo che, con il ricorso, la deducente ha proposto questioni attinenti alla competenza;

che infatti, la decisione con la quale il giudice di pace declini la competenza non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza (art. 46 cod. proc. civ.);

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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