Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18576 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9163/2015 proposto da:

C.R., C.S., elettivamente domiciliate in Roma, Via

L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del Dott. Gardin Marco,

rappresentate e difese dagli avvocati Caggiula Alfredo, Rinaldi

Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno

Giancarlo, Carbone Maurizio, Covone Francesca, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.

58, presso lo studio dell’avvocato Troianiello Pietro, rappresentata

e difesa dagli avvocati Grandolfo Gaetano, Tanzariello Roberto,

Nicolì Raffaele, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.R., C.S., elettivamente domiciliate in Roma, Via

L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del Dott. Gardin Marco,

rappresentate e difese dagli avvocati Caggiula Alfredo, Rinaldi

Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di Lecce – SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con ordinanza resa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ha dichiarato improponibile la domanda di determinazione della giusta stima per l’indennità di esproprio e di occupazione provvisoria, proposta da C.R. e S. avverso l’Enel Distribuzione s.p.a. e la Terna s.p.a..

La corte territoriale ha osservato che il termine dilatorio, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27 e art. 54, comma 1, contempla il dies a quo dal momento della comunicazione relativa al deposito della stima peritale per l’indennità definitiva; il secondo termine acceleratorio, di cui al citato art. 54, comma 2, prevede come dies a quo la notifica della stima peritale e si protrae per trenta giorni, a pena di decadenza; nel caso concreto, poichè il decreto d’esproprio aveva preceduto la perizia di stima, il termine perentorio per l’opposizione all’indennità non decorre sino alla notifica della stessa indennità definitiva e la domanda è improponibile.

Avverso la decisione propongono ricorso le soccombenti, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a., proponendo ricorso incidentale per due motivi.

Resiste con controricorso anche Terna s.p.a..

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 27 e 54, avendo erroneamente la corte d’appello ritenuto preclusa l’opposizione all’indennità provvisoria, nel caso di anteriore notifica del decreto d’esproprio rispetto all’indennità definitiva, nè mai essendo stata avviata la procedura di cui all’art. 21 del citato decreto.

2. – Nel ricorso incidentale sono proposti due motivi.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, in quanto l’azione è stata introdotta con atto di citazione, invece che col ricorso di cui al rito sommario, che ne è modello obbligatorio; inoltre, il contraddittorio non era integro, essendo rimasti esclusi due contraddittori necessari, ossia la Provincia di Taranto quale autorità espropriante ed il beneficiario dell’esproprio, che è la diversa società Terna Rete Italia s.r.l.; mentre la prima questione è stata risolta erroneamente dalla corte del merito, la seconda è stata da essa del tutto trascurata.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 57 e 21, in quanto la seconda norma non era applicabile, trattandosi di dichiarazione di p.u. del 7 agosto 1998.

3. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della corte d’appello, è infondata.

Il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, equiparata alla notificazione, previsto dall’art. 702-quater c.p.c., riguarda solo l’appello, non proponibile avverso l’ordinanza pronunciata in unico grado ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 e non il ricorso per cassazione, per cui valgono le regole ordinarie, ossia il termine “breve” di giorni 60 dalla notificazione ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1 e il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c. (Cass. 31 luglio 2019, n. 20658).

4. – Il ricorso principale è fondato, avendo l’impugnata sentenza ritenuto tardiva l’opposizione in riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, tuttavia nella specie neppure applicabile, come rilevato nello stesso controricorso.

Questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 509; nonchè Cass. 9 ottobre 2019, n. 25381, non massimata; ed altre) come, a norma dell’art. 57 del menzionato Decreto, “le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003”, per cui le stesse trovano applicazione solo per le espropriazioni in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina, come risulta dal precedente art. 55, secondo il quale “le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.

Il caso in esame (in cui la dichiarazione di pubblica utilità risale ad epoca antecedente, secondo i dati riportati in narrativa e non contestati ex adverso) è dunque regolato dalla precedente normativa contenuta nella L. 22 ottobre 1971, n. 865.

Al riguardo, secondo i principi del pari da tempo enunciati (Cass. n. 3399 del 2016; n. 14452 del 2014), il sistema introdotto dalla L. n. 865 del 1971, fa decorrere per qualunque interessato il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione ivi disciplinata all’art. 19 dall’inserzione, nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell’avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito della soppressione del FAL, dal momento dell’affissione del predetto avviso sull’Albo pretorio comunale: ciò, in quanto il legislatore ha delineato un procedimento amministrativo comportante una consecuzione di atti amministrativi, scanditi anche sotto il profilo cronologico e comprendenti, tra l’altro, il deposito nella segreteria del comune della relazione redatta dalla commissione (e non più dall’ufficio tecnico erariale, a seguito della modifica apportata alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, art. 14), la quale rende noto al pubblico l’eseguito deposito mediante avviso da affiggere nell’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia (Cass. 23966 del 2010).

Pertanto, il mancato rispetto di questa precisa scansione temporale preclude la decorrenza del termine di trenta giorni e la stessa possibilità di considerare tardiva l’opposizione presentata.

Pertanto, nel caso concreto, la corte territoriale ha erroneamente ritenuto improponibile la domanda diretta alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea, avendo ritenuto spirato il termine di decadenza, senza verificare in concreto se ricorressero le condizioni di legge perchè quel termine iniziasse a decorrere in riferimento alla disciplina applicabile (cfr. in termini Cass. n. 3399 del 2016, cit.).

5. – Diviene, dunque, scrutinabile il ricorso incidentale, il cui primo motivo è infondato.

La corte del merito ha provveduto al mutamento del rito, con conservazione degli atti, nè esso è impedito dall’esclusione, in senso opposto, della conversione del rito da sommario ad ordinario (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3).

Anche il secondo profilo del motivo è infondato, in quanto ove si riscontrino litisconsorzi necessari, il giudice potrà ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., senza dichiarare per ciò la domanda inammissibile.

Il secondo motivo è assorbito da quanto esposto nell’esame del ricorso principale.

6. – In conclusione, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, secondo il sistema normativo delineato dalla L. n. 865 del 1971; essa provvederà, altresì, al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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